Art. 10 Effetti dell'iscrizione 1. L'iscrizione e' intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 38 del codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di affidamento. 2. L'amministrazione, nei limiti d'importo indicati all'art. 1, intende avvalersi dell'elenco ai fini dell'art. 125 del codice, con le modalita' ivi previste, invitando gli operatori iscritti all'elenco alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicita' in conformita' a quanto previsto dal codice e dal relativo regolamento attuativo. L'amministrazione, sempre nei limiti d'importo appena menzionati intende altresi' utilizzare l'elenco per l'acquisizione di servizi di ricerca di cui all'art. 19, lettera f) del codice - servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione - con le modalita' e secondo le procedure di cui all'art. 27 del codice. 3. In relazione all'importo stimato dell'iniziativa contrattuale, al netto dell'I.V.A., l'ufficio responsabile, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento, invita le imprese iscritte nella sottocategoria interessata, a presentare un'offerta. 4. Gli operatori economici da invitare saranno selezionati con criterio rotativo, seguendo l'ordine di iscrizione nella sottocategoria cui si riferisce il servizio da affidare. Gli stessi operatori che abbiano gia' partecipato alla precedente procedura, potranno ricevere ulteriori inviti solo dopo che sono stati invitati tutti i restanti soggetti inseriti nella sottocategoria di riferimento non ancora inviatati. 5. Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di invitare anche operatori economici, ritenuti idonei ma non iscritti all'elenco nei seguenti casi: a. impossibilita' di utilizzare l'elenco per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire; b. in base a specifiche indagini di mercato si ritiene opportuno ampliare la concorrenza ad altri operatori economici non iscritti; c. qualora nessuno degli operatori economici inviatati abbia presentato un'offerta; d. qualora per il servizio da acquisire nella sottocategoria rispondente non siano iscritti operatori economici. 6. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito. L'Amministrazione si riserva la facolta' di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione, comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonche' il possesso degli ulteriori requisiti e l'inesistenza delle situazioni di incompatibilita' previsti dalla normativa in vigore.