Art. 10 
 
 
                       Effetti dell'iscrizione 
 
  1. L'iscrizione e' intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti
dagli articoli 39, 41 e 42 del codice, mentre per quanto  concerne  i
requisiti  generali  di  cui  all'art.  38  del  codice,  oggetto  di
autocertificazione  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 445/2000, viene fatta salva la  verifica  in  occasione
delle singole procedure di affidamento. 
  2. L'amministrazione, nei limiti  d'importo  indicati  all'art.  1,
intende avvalersi dell'elenco ai fini dell'art. 125 del  codice,  con
le  modalita'  ivi  previste,  invitando   gli   operatori   iscritti
all'elenco alla presentazione di specifiche offerte  senza  ulteriore
forma di pubblicita' in conformita' a quanto previsto  dal  codice  e
dal relativo regolamento  attuativo.  L'amministrazione,  sempre  nei
limiti  d'importo  appena  menzionati  intende  altresi'   utilizzare
l'elenco per l'acquisizione di servizi di ricerca di cui all'art. 19,
lettera f) del codice - servizi di  ricerca  e  sviluppo  diversi  da
quelli i cui  risultati  appartengono  esclusivamente  alla  stazione
appaltante, perche' li usi  nell'esercizio  della  sua  attivita',  a
condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita
da tale amministrazione - con le modalita' e secondo le procedure  di
cui all'art. 27 del codice. 
  3. In relazione all'importo stimato  dell'iniziativa  contrattuale,
al  netto  dell'I.V.A.,  l'ufficio  responsabile,  nel  rispetto  dei
principi di trasparenza, rotazione e parita' di  trattamento,  invita
le imprese iscritte nella sottocategoria  interessata,  a  presentare
un'offerta. 
  4. Gli operatori economici  da  invitare  saranno  selezionati  con
criterio   rotativo,   seguendo   l'ordine   di   iscrizione    nella
sottocategoria cui si riferisce il servizio da affidare.  Gli  stessi
operatori che abbiano gia'  partecipato  alla  precedente  procedura,
potranno ricevere ulteriori inviti solo dopo che sono stati  invitati
tutti  i  restanti  soggetti   inseriti   nella   sottocategoria   di
riferimento non ancora inviatati. 
  5. Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di  invitare  anche
operatori economici, ritenuti idonei ma non iscritti  all'elenco  nei
seguenti casi: 
  a. impossibilita' di utilizzare l'elenco per la specializzazione  o
le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire; 
  b. in base a specifiche indagini di mercato  si  ritiene  opportuno
ampliare la concorrenza ad altri operatori economici non iscritti; 
  c.  qualora  nessuno  degli  operatori  economici  inviatati  abbia
presentato un'offerta; 
  d. qualora  per  il  servizio  da  acquisire  nella  sottocategoria
rispondente non siano iscritti operatori economici. 
  6. Le condizioni di  partecipazione  e  le  prescrizioni  a  cui  i
concorrenti  devono  assolvere  saranno  specificate  nelle   lettere
d'invito. L'Amministrazione si riserva la facolta' di richiedere agli
affidatari  degli  specifici  incarichi   ulteriore   documentazione,
comprovante quanto dichiarato ai  fini  dell'iscrizione  nell'elenco,
nonche' il possesso degli ulteriori requisiti e  l'inesistenza  delle
situazioni di incompatibilita' previsti dalla normativa in vigore.