Art. 11 Riduzione, sospensione e cancellazione dell'iscrizione 1. L'amministrazione, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, puo' procedere con provvedimento del direttore generale alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, delle sottocategorie o delle categorie o alla cancellazione, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata, secondo le modalita' di cui alla legge n. 241/1990. 2. La cancellazione e' disposta d'ufficio, nei seguenti casi: per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito; per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente decreto; per inosservanza dell'obbligo di comunicazione annuale di cui all'art. 12, commi 7 e 8, del presente decreto; per cessazione dell'attivita'. 3. L'amministrazione potra' altresi' cancellare dall'elenco per mancata comunicazione delle variazioni di cui all'art. 12, comma 3, nonche' disporre la cancellazione degli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attivita' professionale. 4. La cancellazione e' altresi' disposta su domanda dell'interessato.