Art. 11 
 
 
       Riduzione, sospensione e cancellazione dell'iscrizione 
 
  1. L'amministrazione, in base agli  elementi  acquisiti  nel  corso
della verifica dei  requisiti  ed  in  riscontro  dell'assenza  degli
stessi, puo' procedere con provvedimento del direttore generale  alla
sospensione dell'efficacia dell'iscrizione,  delle  sottocategorie  o
delle categorie o alla  cancellazione,  con  procedimento  svolto  in
contraddittorio con l'impresa interessata, secondo  le  modalita'  di
cui alla legge n. 241/1990. 
  2. La cancellazione e' disposta d'ufficio, nei seguenti casi: 
  per le imprese che per almeno cinque  volte  non  abbiano  risposto
agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito; 
  per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 7 del
presente decreto; 
  per inosservanza  dell'obbligo  di  comunicazione  annuale  di  cui
all'art. 12, commi 7 e 8, del presente decreto; 
  per cessazione dell'attivita'. 
  3. L'amministrazione potra'  altresi'  cancellare  dall'elenco  per
mancata comunicazione delle variazioni di cui all'art. 12,  comma  3,
nonche' disporre  la  cancellazione  degli  operatori  economici  che
eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o  malafede
ovvero  in  caso  di  grave  errore   nell'esercizio   dell'attivita'
professionale. 
  4.   La   cancellazione   e'   altresi'   disposta    su    domanda
dell'interessato.