Art. 12 Segnalazione delle variazioni, mantenimento dell'iscrizione e aggiornamento dell'elenco 1. Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare all'amministrazione tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 7, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso. 2. Tale comunicazione deve essere effettuata via PEC (1) , a mezzo lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte. 3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra da' luogo al provvedimento di cancellazione di cui al precedente art. 11. 4. L'Amministrazione ogni anno provvedera' all'aggiornamento dell'elenco, prendendo in esame, secondo le modalita' di cui all'art. 9, le domande di iscrizione pervenute oltre il termine ed entro quello del 30 settembre di ogni anno. 5. Durante il procedimento di aggiornamento possono essere disposte altresi', cancellazioni, sospensioni o reiscrizioni degli operatori economici secondo il precedente art. 11. 6. L'elenco, e i suoi successivi aggiornamenti, sono approvati con decreto direttoriale secondo le modalita' di cui all'art. 7. 7. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del codice nonche' il perdurare di quelli relativi alla capacita' economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente art. 7. 8. I soggetti iscritti devono, pertanto, far pervenire all'amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta in conformita' all'allegato C, da far pervenire secondo le modalita' di cui all'art. 6. 9. La mancata ricezione della dichiarazione entro il termine suddetto comporta l'automatica cancellazione dall'elenco. (1) Le comunicazioni di cui all'art. 12 comma 2 potranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it - Richiesta informazioni: pemac1@mpaaf.gov.it - Fax 06/46652898/9 - Responsabile della gestione dell'elenco: Tomage' Patrizia - Unita' Pemac I della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Roma.