Art. 3 
 
 
                         Durata dell'elenco 
 
  1.  L'elenco  e'  sempre  aperto  all'iscrizione  degli   operatori
economici dotati  dei  requisiti  di  cui  all'art.  7  del  presente
decreto. Pertanto, le domande pervenute successivamente alla scadenza
del  termine  previsto  dall'art.  6,  saranno  conservate   a   cura
dell'ufficio  dirigenziale  dal  responsabile  del  procedimento   ed
ordinate  per  protocollo   informatico   di   arrivo   ed   inserite
nell'apposito elenco in sede di aggiornamento  secondo  le  modalita'
descritte al successivo art. 12.