Art. 4 Soggetti ammessi 1. Possono essere ammessi all'iscrizione, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, i seguenti operatori economici: a) gli imprenditori individuali anche artigiani, le societa' commerciali, le societa' cooperative; b) consorzi tra societa' cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n. 422 del 1909 e del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e consorzi tra imprese artigiane previsti dalla legge n. 443 del 1985; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36; (consorzi stabili tra imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro); d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37; (consorzi ordinari di concorrenti previsti dall'art. 2602 del codice civile); e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'art. 37; f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37 ovvero operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. (GIEIE (gruppo europeo di interesse economico) di cui al Reg. CE del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, recepito nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 240 del 23 luglio 1991); g) ogni altro operatore economico di cui all'art. 34 del codice. (operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (il termine operatore economico comprende qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, purche' svolgente attivita' di offerta sul mercato di realizzazione di servizi; h) i liberi professionisti singoli od associati; i) societa' di professionisti.