Art. 4 
 
 
                          Soggetti ammessi 
 
  1. Possono essere ammessi all'iscrizione,  compatibilmente  con  le
tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, i seguenti
operatori economici: 
    a) gli imprenditori  individuali  anche  artigiani,  le  societa'
commerciali, le societa' cooperative; 
    b) consorzi tra  societa'  cooperative  di  produzione  e  lavoro
costituiti a norma  della  legge  n.  422  del  1909  e  del  decreto
legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577
e consorzi tra imprese artigiane previsti  dalla  legge  n.  443  del
1985; 
    c) i consorzi stabili, costituiti  anche  in  forma  di  societa'
consortili  ai  sensi  dell'art.  2615-ter  del  codice  civile,  tra
imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  societa'  commerciali,
societa' cooperative di produzione e lavoro, secondo le  disposizioni
di cui all'art. 36; (consorzi stabili tra  imprenditori  individuali,
anche  artigiani,  societa'  commerciali,  societa'  cooperative   di
produzione e lavoro); 
    d) i raggruppamenti temporanei  di  concorrenti,  costituiti  dai
soggetti di cui alle lettere a),  b)  e  c),  i  quali,  prima  della
presentazione  dell'offerta,  abbiano  conferito  mandato  collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi,  qualificato  mandatario,
il quale esprime  l'offerta  in  nome  e  per  conto  proprio  e  dei
mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37; 
    e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui  all'art.  2602  del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e
c) del presente comma, anche in forma di societa' ai sensi  dell'art.
2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le  disposizioni
dell'art. 37; (consorzi ordinari di  concorrenti  previsti  dall'art.
2602 del codice civile); 
    e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti  al  contratto  di
rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33; si applicano le disposizioni dell'art. 37; 
    f) i soggetti  che  abbiano  stipulato  il  contratto  di  gruppo
europeo  di  interesse  economico  (GEIE)  ai   sensi   del   decreto
legislativo 23 luglio 1991, n.  240;  si  applicano  al  riguardo  le
disposizioni  dell'art.  37  ovvero  operatori  economici,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 22, stabiliti in altri  Stati  membri,  costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  (GIEIE
(gruppo europeo di  interesse  economico)  di  cui  al  Reg.  CE  del
Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, recepito  nel  nostro  ordinamento
con il decreto legislativo n. 240 del 23 luglio 1991); 
    g) ogni altro operatore economico di cui all'art. 34 del  codice.
(operatori economici  stabiliti  in  altri  Stati  membri  costituiti
conformemente alla legislazione  vigente  nei  rispettivi  Paesi  (il
termine operatore economico  comprende  qualsiasi  persona  giuridica
pubblica o  privata,  purche'  svolgente  attivita'  di  offerta  sul
mercato di realizzazione di servizi; 
    h) i liberi professionisti singoli od associati; 
    i) societa' di professionisti.