Art. 6 
 
 
                        Domanda di iscrizione 
 
  1. Gli operatori economici  devono  presentare  all'amministrazione
apposita domanda, entro 60 giorni  dalla  pubblicazione  di  apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  che  e'
altresi'   pubblicato   sul   sito   www.politicheagricole.gov.it   -
precisando  le  categorie   di   specializzazione   e   le   relative
sottocategorie, tra quelle indicate nell'allegato 2. Al momento della
presentazione della domanda, i soggetti  di  cui  all'art.  3  devono
essere gia' costituiti. 
  2. I soggetti di cui all'art. 4 che  intendono  iscriversi  a  piu'
sottocategorie, devono presentare tante singole domande  quante  sono
le sottocategorie cui sono interessati. 
  3.  E'  vietata  la  presentazione  di  domanda  per  la   medesima
sottocategoria e a titolo individuale ed in forma associata; a titolo
individuale e come componente di consorzi; nonche'  quale  componente
di piu' consorzi nel caso un soggetto presenti piu'  domande  per  la
medesima   sottocategoria   ai   fini   dell'iscrizione   all'elenco,
l'amministrazione prendera' in considerazione  la  sola  istanza  che
risulti  essere  pervenuta  anteriormente  considerando  irricevibile
quella successiva. 
  4. La domanda di iscrizione deve  essere  sottoscritta  dal  legale
rappresentante. La domanda,  compilata  secondo  lo  schema  allegato
(modello A), corredata dalla documentazione di cui al successivo art.
7, deve essere indirizzata  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali - Direzione generale della pesca  marittima  e
dell'acquacoltura sita in viale dell'Arte 16 - 00144 Roma. 
  5. La  domanda  e  la  documentazione  devono  pervenire  in  plico
sigillato,  controfirmato  sui   lembi   di   chiusura   dal   legale
rappresentante,  recante  la   dicitura:   «Domanda   di   iscrizione
nell'elenco dei prestatori di servizi». 
  6. Il tempestivo recapito del plico resta ad esclusivo rischio  del
concorrente pertanto il tardivo arrivo del plico stesso  rispetto  al
termine perentorio sopra specificato  comportera'  l'inammissibilita'
della domanda di iscrizione. Per la ricezione utile del  plico  fara'
fede il timbro apposto dalla segreteria dell'amministrazione. 
  7. Gli operatori ritenuti idonei  sono  inseriti  in  ciascuna  sub
categoria e nelle rispettive  classi  di  importo,  secondo  l'ordine
determinato dalla data di presentazione della  domanda.  Fa  fede,  a
tale scopo, la data di arrivo del  timbro  apposto  dalla  segreteria
della direzione e,  a  parita'  di  data,  il  numero  di  protocollo
apposto. 
  8.  Le  domande  acquisite  fuori  termine  saranno  custodite  dal
responsabile della gestione dell'elenco  e  prese  in  considerazione
nell'ambito dell'attivita' di aggiornamento annuale  dell'elenco  nei
termini di cui al successivo art. 12.