Art. 6 Domanda di iscrizione 1. Gli operatori economici devono presentare all'amministrazione apposita domanda, entro 60 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che e' altresi' pubblicato sul sito www.politicheagricole.gov.it - precisando le categorie di specializzazione e le relative sottocategorie, tra quelle indicate nell'allegato 2. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere gia' costituiti. 2. I soggetti di cui all'art. 4 che intendono iscriversi a piu' sottocategorie, devono presentare tante singole domande quante sono le sottocategorie cui sono interessati. 3. E' vietata la presentazione di domanda per la medesima sottocategoria e a titolo individuale ed in forma associata; a titolo individuale e come componente di consorzi; nonche' quale componente di piu' consorzi nel caso un soggetto presenti piu' domande per la medesima sottocategoria ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'amministrazione prendera' in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente considerando irricevibile quella successiva. 4. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda, compilata secondo lo schema allegato (modello A), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sita in viale dell'Arte 16 - 00144 Roma. 5. La domanda e la documentazione devono pervenire in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, recante la dicitura: «Domanda di iscrizione nell'elenco dei prestatori di servizi». 6. Il tempestivo recapito del plico resta ad esclusivo rischio del concorrente pertanto il tardivo arrivo del plico stesso rispetto al termine perentorio sopra specificato comportera' l'inammissibilita' della domanda di iscrizione. Per la ricezione utile del plico fara' fede il timbro apposto dalla segreteria dell'amministrazione. 7. Gli operatori ritenuti idonei sono inseriti in ciascuna sub categoria e nelle rispettive classi di importo, secondo l'ordine determinato dalla data di presentazione della domanda. Fa fede, a tale scopo, la data di arrivo del timbro apposto dalla segreteria della direzione e, a parita' di data, il numero di protocollo apposto. 8. Le domande acquisite fuori termine saranno custodite dal responsabile della gestione dell'elenco e prese in considerazione nell'ambito dell'attivita' di aggiornamento annuale dell'elenco nei termini di cui al successivo art. 12.