Art. 7 
 
 
                     Requisiti per l'iscrizione 
 
  1. I soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno dimostrare, ai
fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti
di seguito specificati: 
A. Requisiti di ordine generale e di idoneita'. 
  Sono ammessi all'elenco gli operatori: 
  1. che non si trovino  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione
coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
  2.  nei  cui  confronti   non   sia   pendente   procedimento   per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui  all'art.  3
della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una  delle  cause  ostative
previste dall'art.  10  della  legge  n.  31  maggio  1965,  n.  575;
l'esclusione e il divieto operano se  la  pendenza  del  procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di  impresa
individuale; il socio  o  il  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di
societa' in nome collettivo, i  soci  accomandatari  o  il  direttore
tecnico se  si  tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice,  gli
amministratori muniti di poteri  di  rappresentanza  o  il  direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di societa'; 
  3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione   della   pena   su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per  reati  gravi  in  danno
dello  Stato  o  della  Comunita'  che   incidono   sulla   moralita'
professionale; e' comunque  causa  di  esclusione  la  condanna,  con
sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione
a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  quali
definiti dagli atti  comunitari  citati  all'art.  45,  paragrafo  1,
direttiva Ce  2004/18;  l'esclusione  e  il  divieto  operano  se  la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio
o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo;
dei soci accomandatari o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
societa' in accomandita  semplice;  degli  amministratori  muniti  di
poteri di rappresentanza o del direttore tecnico,  se  si  tratta  di
altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso  l'esclusione  e  il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'ultimo  anno  antecedente  la  domanda  di  iscrizione,  qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti  o  misure  di  completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;  resta  salva  in
ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma  2
c.p.p. Relativamente a questi ultimi, dovranno  essere  indicati  nel
Mod. A i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli
stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell'art. 38
del decreto legislativo n.163/06; 
  4. che non abbiano violato il divieto  di  intestazione  fiduciaria
posto all'art. 17 della legge n. 19 marzo 1990, n. 55; 
  5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente  accertate
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro  obbligo  derivante
dai  rapporti  di   lavoro,   risultanti   dai   dati   in   possesso
dell'osservatorio. Si intendono gravi le  violazioni  individuate  ai
sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.
81 e successive modifiche; 
  6.  che  non   abbia   commesso   grave   negligenza   o   malafede
nell'esecuzione  delle  prestazioni  affidate   dall'amministrazione,
secondo motivata valutazione dell'amministrazione stessa; o  che  non
abbia commesso un errore grave nell'esercizio  della  loro  attivita'
professionale  accertato  con  qualsiasi  mezzo  di  prova  da  parte
dell'amministrazione; 
  7.  che  non  abbiano  commesso  violazioni  gravi  definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni  che  comportano  un
omesso  pagamento  di  imposte  e  tasse  per  un  importo  superiore
all'importo di cui all'art. 48-bis commi 1 e 2-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973; 
  8. che, nell'anno antecedente la domanda di iscrizione, non abbiano
reso false dichiarazioni in merito ai  requisiti  e  alle  condizioni
rilevanti  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  gara  e  per
l'affidamento  dei  subappalti  risultanti  dai  dati   in   possesso
dell'osservatorio; 
  9. che  non  abbiano  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente
accertate, alle  norme  in  materia  di  contributi  previdenziali  e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in  cui
sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva di  cui  all'art.  2,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito  con
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002 n. 266; 
  10. in regola con gli obblighi di assunzioni  obbligatorie  di  cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 10. nei cui confronti non sia  stata
applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,  lett.
c) del decreto  legislativo  dell'8  giugno  2001,  n.  231  o  altra
sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interiettivi   di   cui
all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 4 agosto 2006, n. 248; 
  11. nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all' art. 38,
comma 1, lettera m-ter del codice; 
  12. iscritti nel registro della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  o   nel   registro   delle   commissioni
provinciali  per  l'artigianato,  o  presso   i   competenti   ordini
professionali  (qualora  si  tratti  di  organismi  tenuti  a   detti
obblighi); 
  13. iscritti in appositi albi professionali,  qualora  il  servizio
richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi; 
  14. che non si trovino, in  una  situazione  di  controllo  di  cui
all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi  relazione,  anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che
le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 
  Nota bene. In caso di consorzio o di RTI i requisiti di  cui  sopra
devono essere posseduti dal consorzio e  da  ciascuna  delle  imprese
consorziate o da ciascuna impresa del raggruppamento. 
B. Requisiti relativi alla capacita' economico-finanziaria. 
  1. Fatturato Globale - Il fatturato globale conseguito negli ultimi
tre esercizi antecedenti la data di presentazione  della  domanda  di
iscrizione, deve essere almeno  pari  a  € 20.000,00  I.V.A.  esclusa
moltiplicato per il numero di sottocategorie per le quali l'operatore
presenti istanza e nelle varie categorie e sottocategorie,  al  netto
dell'I.V.A. (per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per classe 3
delle sottocategorie 2.01 e 2.02 il  fatturato  globale  deve  essere
almeno pari a € 137.000,00). 
  Per i soggetti di cui all'art. 34 lettere b) e c) del codice ed  in
caso di RTI, il requisito del fatturato globale deve essere posseduto
integralmente dal consorzio o dal RTI che chiede l'iscrizione. 
  Per gli operatori economici che  abbiano  iniziato  l'attivita'  da
meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al
periodo di attivita' [(fatturato richiesto/3) x anni di attivita']. 
  2. Idonee referenze bancarie - Le idonee  referenze  bancarie  sono
comprovate  con  dichiarazione  di  almeno  un  istituto  di  credito
operante negli stati membri della UE o  intermediari  autorizzati  ai
sensi del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385. 
  Se l'operatore richiedente non e' in grado per giustificati motivi,
ivi compreso quello concernente  la  costituzione  o  l'inizio  dell'
attivita' da meno di tre anni, di presentare le referenze  richieste,
puo' provare  la  propria  capacita'  economico-finanziaria  mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione. 
  Per i soggetti di cui all'art. 34 lettere b) e c)  del  codice,  le
referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio  che  chiede
l'iscrizione. In caso di RTI le referenze devono essere possedute  da
ciascun operatore che compone il raggruppamento. 
C. Requisiti relativi alla capacita' tecnico-professionale. 
  Servizi Analoghi - Avvenuta esecuzione di contratti di servizi  per
sottocategoria  analoga  a  quella   per   la   quale   si   richiede
l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi)  antecedenti
la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un  importo
complessivo -  I.V.A.  esclusa  -  almeno  pari  ad  € 40.000,00  per
ciascuna delle sottocategorie per la quale si  richiede  l'iscrizione
all'elenco. Per servizio analogo si intende un servizio che anche  se
non  identico  riguardi  attivita'  simili   almeno   negli   aspetti
essenziali e caratterizzanti quelle definite nella sottocategoria per
la quale si chiede l'iscrizione (C.d.S. n. 7525/2010). 
  Per i soggetti di cui all'art. 34, lettere b) e c) del codice ed in
caso di RTI il requisito di cui al  presente  paragrafo  puo'  essere
posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione o dal
RTI che chiede l'iscrizione.