Art. 7 Requisiti per l'iscrizione 1. I soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati: A. Requisiti di ordine generale e di idoneita'. Sono ammessi all'elenco gli operatori: 1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 2. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa'; 3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2 c.p.p. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel Mod. A i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell'art. 38 del decreto legislativo n.163/06; 4. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 19 marzo 1990, n. 55; 5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio. Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche; 6. che non abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'amministrazione, secondo motivata valutazione dell'amministrazione stessa; o che non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'amministrazione; 7. che non abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973; 8. che, nell'anno antecedente la domanda di iscrizione, non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio; 9. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002 n. 266; 10. in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 10. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interiettivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge n. 4 agosto 2006, n. 248; 11. nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all' art. 38, comma 1, lettera m-ter del codice; 12. iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi); 13. iscritti in appositi albi professionali, qualora il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi; 14. che non si trovino, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; Nota bene. In caso di consorzio o di RTI i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate o da ciascuna impresa del raggruppamento. B. Requisiti relativi alla capacita' economico-finanziaria. 1. Fatturato Globale - Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari a € 20.000,00 I.V.A. esclusa moltiplicato per il numero di sottocategorie per le quali l'operatore presenti istanza e nelle varie categorie e sottocategorie, al netto dell'I.V.A. (per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per classe 3 delle sottocategorie 2.01 e 2.02 il fatturato globale deve essere almeno pari a € 137.000,00). Per i soggetti di cui all'art. 34 lettere b) e c) del codice ed in caso di RTI, il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio o dal RTI che chiede l'iscrizione. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attivita' da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attivita' [(fatturato richiesto/3) x anni di attivita']. 2. Idonee referenze bancarie - Le idonee referenze bancarie sono comprovate con dichiarazione di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Se l'operatore richiedente non e' in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell' attivita' da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, puo' provare la propria capacita' economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione. Per i soggetti di cui all'art. 34 lettere b) e c) del codice, le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l'iscrizione. In caso di RTI le referenze devono essere possedute da ciascun operatore che compone il raggruppamento. C. Requisiti relativi alla capacita' tecnico-professionale. Servizi Analoghi - Avvenuta esecuzione di contratti di servizi per sottocategoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - I.V.A. esclusa - almeno pari ad € 40.000,00 per ciascuna delle sottocategorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco. Per servizio analogo si intende un servizio che anche se non identico riguardi attivita' simili almeno negli aspetti essenziali e caratterizzanti quelle definite nella sottocategoria per la quale si chiede l'iscrizione (C.d.S. n. 7525/2010). Per i soggetti di cui all'art. 34, lettere b) e c) del codice ed in caso di RTI il requisito di cui al presente paragrafo puo' essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione o dal RTI che chiede l'iscrizione.