Art. 9 
 
 
        Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione 
 
  1. Scaduto il termine per la presentazione di cui  all'art.  6,  il
responsabile per la gestione  dell'elenco  provvede  all'esame  delle
richieste  di   iscrizione   degli   operatori,   seguendo   l'ordine
progressivo con cui le relative domande sono pervenute. 
  2. L'amministrazione, entro tre mesi a decorrere dal termine di cui
all'art. 6, comunichera'  l'esito  del  procedimento  di  iscrizione,
specificando le categorie di specializzazione, le sottocategorie  per
cui ciascun soggetto  richiedente  sia  risultato  iscritto.  Qualora
l'amministrazione ritenga di non poter ultimare  il  procedimento  di
iscrizione entro tale termine ne dara'  comunicazione  sul  sito  con
atto motivato. 
  3. Qualora la documentazione presentata necessiti di integrazioni o
chiarimenti  da  parte  dell'amministrazione   il   procedimento   di
iscrizione viene sospeso sino  a  che  il  soggetto  non  fornisca  i
richiesti chiarimenti ed integrazioni. 
  4. Qualora l documentazione presentata sia carente di alcuna  delle
dichiarazioni o di parte  della  documentazione,  in  difformita'  da
quanto  prescritto   all'art.   8,   l'istante   sara'   invitato   a
regolarizzare entro 10 giorni dalla  ricezione  della  richiesta.  Ai
fini dell'inserimento in graduatoria  faranno  fede  la  data  ed  il
protocollo di arrivo della documentazione  integrativa  che  completa
l'istanza. 
  5.  Qualora  la  documentazione  sia  completa  ma   necessiti   di
chiarimenti, l'istante sara' invitato a fornirli entro un termine  di
10 giorni. Ai fini dell'inserimento n  graduatoria  faranno  fede  la
data ed il protocollo di arrivo dell'istanza originaria. 
  6. Qualora la documentazione presentata non  soddisfi  i  requisiti
minimi richiesti per l'iscrizione  al  sistema  per  le  categorie  o
sottocategorie,  per  le  quali  e'  stata  richiesta   l'iscrizione,
l'amministrazione  potra'  accogliere  in  modo  parziale  l'istanza.
Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti  minimi
richiesti   per   l'iscrizione   al   sistema   per   alcuna    delle
sottocategorie, l'amministrazione respingera' l'istanza. 
  7. L'istanza sara' altresi' respinta nel caso sia stata  presentata
da soggetti diversi da quelli di cui all'art.  4.  Verra',  altresi',
respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio  carico
annotazioni sul Casellario  informatico  dei  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi  dell'art.
38 del codice. 
  8. Nei casi  di  reiezione  parziale  o  totale  verra'  comunicato
tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis  della  l.  n.
241/90, i motivi che  ostano  all'accoglimento  (parziale  o  totale)
della   domanda.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione,  il  richiedente   ha   il   diritto   di   presentare
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La  comunicazione
interrompe i termini per  concludere  il  procedimento  che  iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni
o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci  giorni.  L'esito
negativo della domanda, opportunamente  motivato,  verra'  comunicato
per iscritto al soggetto interessato.