Art. 9 Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione 1. Scaduto il termine per la presentazione di cui all'art. 6, il responsabile per la gestione dell'elenco provvede all'esame delle richieste di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute. 2. L'amministrazione, entro tre mesi a decorrere dal termine di cui all'art. 6, comunichera' l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione, le sottocategorie per cui ciascun soggetto richiedente sia risultato iscritto. Qualora l'amministrazione ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro tale termine ne dara' comunicazione sul sito con atto motivato. 3. Qualora la documentazione presentata necessiti di integrazioni o chiarimenti da parte dell'amministrazione il procedimento di iscrizione viene sospeso sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. 4. Qualora l documentazione presentata sia carente di alcuna delle dichiarazioni o di parte della documentazione, in difformita' da quanto prescritto all'art. 8, l'istante sara' invitato a regolarizzare entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Ai fini dell'inserimento in graduatoria faranno fede la data ed il protocollo di arrivo della documentazione integrativa che completa l'istanza. 5. Qualora la documentazione sia completa ma necessiti di chiarimenti, l'istante sara' invitato a fornirli entro un termine di 10 giorni. Ai fini dell'inserimento n graduatoria faranno fede la data ed il protocollo di arrivo dell'istanza originaria. 6. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per le categorie o sottocategorie, per le quali e' stata richiesta l'iscrizione, l'amministrazione potra' accogliere in modo parziale l'istanza. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per alcuna delle sottocategorie, l'amministrazione respingera' l'istanza. 7. L'istanza sara' altresi' respinta nel caso sia stata presentata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4. Verra', altresi', respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del codice. 8. Nei casi di reiezione parziale o totale verra' comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verra' comunicato per iscritto al soggetto interessato.