IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n.  325,  concernente  la
disciplina del commercio interno del riso e  l'art.  28  del  decreto
legislativo 27 gennaio  1992,  n.  109,  recante  modificazioni  alla
predetta legge; 
  Visto il parere  favorevole  dell'Ente  nazionale  risi  in  ordine
all'adozione delle allegate tabelle di denominazione  delle  varieta'
di risone e delle corrispondenti varieta' di riso, sulla  base  delle
determinazioni assunte  dai  rappresentanti  dell'intera  filiera  di
settore; 
  Considerate le istanze rappresentate dalle associazioni di  filiera
e ravvisata l'esigenza di apportare, con  effetto  immediato,  alcune
modifiche agli allegati al precitato provvedimento; 
  Ritenuto che il provvedimento, concernente la determinazione  della
denominazione  delle  varieta'  di  risone  e  delle   corrispondenti
varieta' di riso e la loro attribuzione  al  gruppo  di  appartenenza
previsto dalla sopra citata legge  18  marzo  1958,  n.  325,  e'  di
competenza  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 5 agosto 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti
varieta' di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche
di ciascuna varieta', per l'annata agraria 2014/2015, sono riportate,
ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 325,  modificata  dal  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, negli allegati  A,  B  e  C  del
decreto. 
  2.  Le  nuove  varieta'  di  risone,  inserite   nell'allegato   A,
rispettano i parametri  di  classificazione  della  denominazione  di
vendita, di cui all'allegato F. 
  3. Allo scopo di verificare  la  rispondenza  alle  caratteristiche
indicate nell'allegato F del decreto, la classificazione merceologica
delle varieta' di riso iscritte da altro Paese  membro  nel  catalogo
comunitario, e' effettuata secondo le procedure e le modalita' di cui
all'allegato G del D.M. del 9 dicembre 2013. 
  4. Le tolleranze dei difetti consentite per le varieta' di  riso  e
la definizione dei difetti stessi sono disciplinate, rispettivamente,
dagli allegati D ed E del decreto. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    
    Roma, 15 ottobre 2014 
 
                                          Il Ministro delle politiche 
                                              agricole alimentari     
                                                  e forestali         
                                                    Martina           
      Il Ministro 
dello sviluppo economico 
         Guidi 

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2014 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 3938