Art. 10 
 
Modalita' per la pubblicazione dell'indicatore di  tempestivita'  dei
                              pagamenti 
 
  1.  Le  amministrazioni   pubblicano   l'«indicatore   annuale   di
tempestivita' dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente
decreto  entro  il  31  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento, secondo le modalita' di cui  al  comma  3  del  presente
articolo. 
  2.  A  decorrere  dall'anno  2015,  con  cadenza  trimestrale,   le
amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestivita'
dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro
il  trentesimo  giorno  dalla  conclusione  del  trimestre   cui   si
riferisce, secondo le modalita'  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo. 
  3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio
sito   internet   istituzionale   nella   sezione    "Amministrazione
trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  in  un  formato  tabellare
aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo
ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.