Art. 10
Modalita' per la pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei
pagamenti
1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di
tempestivita' dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente
decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
riferimento, secondo le modalita' di cui al comma 3 del presente
articolo.
2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le
amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestivita'
dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro
il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si
riferisce, secondo le modalita' di cui al comma 3 del presente
articolo.
3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio
sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione
trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare
aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo
ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.