Art. 2
Pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle
proprie entrate e spese secondo gli schemi indicati negli articoli da
3 a 8. In particolare, le pubbliche amministrazioni in contabilita'
finanziaria pubblicano le entrate e le spese, di competenza e di
cassa, di cui ai propri bilanci di previsione e le somme accertate e
incassate, impegnate e pagate, di cui ai propri bilanci consuntivi;
le pubbliche amministrazioni in contabilita' economica pubblicano i
ricavi e proventi e i costi, cosi' come rilevati nel proprio budget e
nel bilancio d'esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, ciascuna
pubblica amministrazione pubblica i dati di cui al comma 1 nella
sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci" di cui all'allegato A
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Le amministrazioni pubblicano i dati di cui agli articoli 29 e
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con i relativi
metadati, in un formato tabellare di tipo aperto che ne consenta
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo n. 33 del 2013.