Art. 2 
 
      Pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  relativi  alle
proprie entrate e spese secondo gli schemi indicati negli articoli da
3 a 8. In particolare, le pubbliche amministrazioni  in  contabilita'
finanziaria pubblicano le entrate e le  spese,  di  competenza  e  di
cassa, di cui ai propri bilanci di previsione e le somme accertate  e
incassate, impegnate e pagate, di cui ai propri  bilanci  consuntivi;
le pubbliche amministrazioni in contabilita' economica  pubblicano  i
ricavi e proventi e i costi, cosi' come rilevati nel proprio budget e
nel bilancio d'esercizio. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e  4,  ciascuna
pubblica amministrazione pubblica i dati di  cui  al  comma  1  nella
sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci" di cui  all'allegato  A
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  3. Le amministrazioni pubblicano i dati di cui agli articoli  29  e
33 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  con  i  relativi
metadati, in un formato tabellare di  tipo  aperto  che  ne  consenta
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi  dell'art.  7
del decreto legislativo n. 33 del 2013.