Art. 6 
 
Schema da adottare e modalita' di  pubblicazione  dei  dati  relativi
  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  al  bilancio  preventivo  e
  consuntivo delle altre amministrazioni in contabilita' finanziaria 
 
  1. Per le altre amministrazioni in contabilita' finanziaria, i dati
relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo  e  a
consuntivo secondo lo schema del Piano dei conti integrato di cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  4  ottobre  2013,  n.  132,
recante "Regolamento concernente le modalita' di adozione  del  piano
dei  conti  integrato  delle  amministrazioni  pubbliche,  ai   sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 91". In  particolare  detta  pubblicazione,  in  termini  di
competenza  e  cassa,  deve  essere  in  linea   con   il   contenuto
dell'allegato 1.1 Piano finanziario del citato decreto del Presidente
della Repubblica, con una disaggregazione almeno sino al III livello,
secondo lo schema di cui all'allegato 4 del presente decreto. 
  2. Ciascuna amministrazione pubblica i dati di cui al comma 1 entro
30 giorni dall'adozione dei bilanci e dei  consuntivi  da  parte  dei
propri organi, secondo le modalita' indicate all'art. 2.