Art. 9
Definizione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti
1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle
modalita' di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un
indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore
annuale di tempestivita' dei pagamenti».
2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni
elaborano, sulla base delle modalita' di cui ai commi da 3 a 5 del
presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture,
denominato: «indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti».
3. L'indicatore di tempestivita' dei pagamenti di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo e' calcolato come la somma, per ciascuna
fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale,
dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della
fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento
ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma
degli importi pagati nel periodo di riferimento.
4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si
intende per:
a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati,
tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via
esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di
servizi contro il pagamento di un prezzo;
b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i
festivi;
c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo
di pagamento in tesoreria;
d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto
legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine
contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le
tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella
richiesta equivalente di pagamento.
5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era
inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di
contestazione o contenzioso.
6. L'indicatore di cui al comma 1 del presente articolo e'
utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all'art. 41, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Le amministrazioni
regionali calcolano l'indicatore escludendo le transazioni riferibili
alla Gestione Sanitaria Accentrata di cui all'art. 19, comma 2,
lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Le amministrazioni regionali elaborano l'indicatore di
tempestivita' dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, con riferimento
all'intero bilancio regionale, alla Gestione Sanitaria Accentrata e
alla componente non sanitaria.
8. Per le amministrazioni centrali dello Stato, le note integrative
allegate al bilancio disciplinate dall'art. 35, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, costituiscono il prospetto di cui all'art.
41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
9. Gli enti vigilati e le unita' locali di cui all'art. 19, comma
4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, trasmettono
altresi' l'«indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti»,
unitamente al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il
consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione
pubblica.