IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova  disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale   di
emoderivati», ed in particolare  l'art.  14,  che  al  comma  1,  nel
riconoscere    la    funzione    sovraregionale    e    sovraziendale
dell'autosufficienza,    individua    specifici     meccanismi     di
programmazione,   organizzazione   e   finanziamento   del    sistema
trasfusionale nazionale e  al  successivo  comma  2  prevede  che  il
Ministro della salute,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal
Centro  nazionale  sangue  di  cui  all'art.  12  e  dalle  strutture
regionali di coordinamento, in accordo con la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  definisce  annualmente   il   programma   di
autosufficienza  nazionale  che  individua  i  consumi  storici,   il
fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari,  le  risorse,  i
criteri di finanziamento del sistema, le modalita' organizzative ed i
riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i  livelli
di importazione ed esportazione eventualmente necessari; 
  Visti altresi' gli articoli 10, comma 1, e 11 della citata legge n.
219 del 2005, che nell'individuare le competenze del Ministero  della
salute nel settore  trasfusionale  definiscono,  in  particolare,  la
funzione di programmazione delle attivita'  trasfusionali  a  livello
nazionale e stabiliscono i  principi  generali  sulla  programmazione
sanitaria in materia di attivita' trasfusionali, specificando che per
il raggiungimento dell'autosufficienza e' richiesto il concorso delle
regioni e delle aziende sanitarie; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e in  particolare
l'art. 136, comma 1, che prevede che il Ministero della salute prenda
tutti i provvedimenti  necessari  per  raggiungere  l'autosufficienza
della Comunita' europea in materia di sangue e di plasma umani e che,
a tal fine, incoraggi le donazioni, volontarie e non  remunerate,  di
sangue o suoi componenti e prenda tutti i provvedimenti necessari per
lo  sviluppo  della  produzione  e  dell'utilizzazione  dei  prodotti
derivati dal sangue o  dal  plasma  umani  provenienti  da  donazioni
volontarie e non remunerate; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  207,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/61/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  208,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione della  direttiva  2002/98/  CE  che  stabilisce  norme  di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti»; 
  Visti i decreti del  Ministro  della  sanita'  1°  settembre  1995,
recante «Costituzione e compiti dei comitati  per  il  buon  uso  del
sangue presso  i  presidi  ospedalieri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 13 ottobre 1995, n. 240, e  5  novembre  1996,  recante
«Integrazione al decreto ministeriale 1° settembre  1995  concernente
la costituzione e compiti dei comitati per il  buon  uso  del  sangue
presso i presidi ospedalieri», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
del 13 dicembre 1996, n. 292; 
  Visti i decreti del Ministro della salute: 
    3  marzo  2005,  recante  «Caratteristiche  e  modalita'  per  la
donazione del sangue e di emocomponenti», pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 13 aprile 2005, n. 85; 
    3  marzo  2005,  recante  «Protocolli  per  l'accertamento  della
idoneita' del donatore di  sangue  e  di  emocomponenti»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2005, n. 85; 
    21 dicembre 2007, recante «Istituzione  del  sistema  informativo
dei servizi trasfusionali», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
16 gennaio 2008, n. 13; 
  Visti i Programmi di autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti
per  gli  anni  2008-2013,  rispettivamente  approvati  con   decreti
ministeriali 11 aprile 2008, 17 novembre 2009,  20  gennaio  2011,  7
ottobre 2011, 4 settembre 2012 e 29 ottobre 2013; 
  Visto l'Accordo tra il governo, le regioni e le  province  autonome
di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle attivita' sanitarie  dei  servizi  trasfusionali  e
delle unita' di raccolta e sul modello per  le  visite  di  verifica,
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del
16 dicembre 2010 (rep. Atti n. 242/CSR),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 17 maggio 2011, n. 113; 
  Visto l'Accordo tra il governo, le regioni e le  province  autonome
di Trento e  Bolzano  sul  documento  concernente  «Linee  Guida  per
l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta
del  sangue  e  degli  emocomponenti»,   sancito   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25  luglio  2012  (rep.
Atti n. 149/CRS); 
  Considerato che l'autosufficienza del sangue e  dei  suoi  prodotti
costituisce, ai sensi dell'art. 11 della legge 21  ottobre  2005,  n.
219,  un  interesse  nazionale  sovraregionale  e  sovraziendale  non
frazionabile ed e' finalizzato a garantire a  tutti  i  cittadini  la
costante e  pronta  disponibilita'  quantitativa  e  qualitativa  dei
prodotti e delle prestazioni trasfusionali necessari per l'erogazione
dei livelli  essenziali  di  assistenza  e  che  essa  si  fonda  sul
principio etico della donazione volontaria, periodica, responsabile e
non remunerata; 
  Considerato altresi' che  l'autosufficienza  e'  un  obiettivo  cui
concorrono tutte le regioni e le province autonome, le  quali  a  tal
fine si dotano di strumenti di governo caratterizzati da capacita' di
programmazione, monitoraggio, controllo e partecipazione attiva  alle
funzioni di rete di interesse regionale, interregionale e nazionale; 
  Vista la nota del 16 aprile 2014 con la quale il  Centro  nazionale
sangue ha trasmesso le indicazioni, formulate assieme alle  strutture
regionali di coordinamento per le  attivita'  trasfusionali,  per  la
definizione del programma di autosufficienza nazionale del  sangue  e
dei suoi prodotti per l'anno 2014; 
  Considerato che tali indicazioni sono state  elaborate  sulla  base
della rilevazione dei principali risultati dei predetti Programmi  di
autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per gli anni
dal  2008  al  2013,   che   costituiscono   una   base   informativa
indispensabile per la programmazione relativa all'anno 2014; 
  Tenuto  conto  che  tali   indicazioni,   condivise   anche   dalle
associazioni  e  federazioni  dei  donatori   volontari   di   sangue
rappresentative a livello nazionale e regionale, costituiscono di per
se' un programma organico, articolato ed  esaustivo  delle  finalita'
della legge, compatibile con lo stato di attuazione  della  medesima,
da ritenersi pertanto condivisibile e applicabile quale Programma  di
autosufficienza nazionale per l'anno 2014; 
  Acquisito l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le  province  autonome  nella  seduta  dell'11
settembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.   Ai   fini   della   programmazione    e    del    monitoraggio
dell'autosufficienza del sistema trasfusionale  italiano  per  l'anno
2014, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n.
219, e' adottato il Programma di autosufficienza nazionale per l'anno
2014, di cui all'Allegato A  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Il programma di  cui  al  comma  1,  incentrato  sugli  elementi
strategici prioritari per l'autosufficienza regionale e nazionale del
sangue e dei suoi prodotti, individua i consumi storici, i fabbisogni
e i livelli di produzione necessari, definisce le linee di  indirizzo
per  il   monitoraggio   della   stessa   autosufficienza,   per   la
compensazione interregionale e per il miglioramento  della  qualita',
dell'appropriatezza e della sostenibilita' del  sistema  nonche'  gli
indicatori  per  il  monitoraggio  e  le   raccomandazioni   per   il
perseguimento degli  obiettivi  strategici  posti  con  il  Programma
nazionale di autosufficienza del  sangue  e  dei  suoi  prodotti  per
l'anno 2013. 
  3. L'attuazione del programma e' periodicamente soggetta ad  azioni
di monitoraggio e verifica. 
  4. La realizzazione del  programma  e'  effettuata  utilizzando  le
risorse disponibili a legislazione vigente, senza  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 settembre 2014 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 4989