Art. 11
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in
misura totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti di
ammissibilita', ovvero il venir meno delle condizioni per la
fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa;
b) risulti essere irregolare la documentazione prodotta per fatti
comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
c) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte
dall'impresa beneficiaria;
d) non siano rispettati i termini e le modalita' per la
presentazione delle richieste di erogazione di cui all'articolo 9;
e) intervenga il fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero
l'apertura nei confronti della medesima di procedura concorsuale;
f) sia riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo
delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4.