Art. 11 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, qualora: a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero il venir meno delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa; b) risulti essere irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; c) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; d) non siano rispettati i termini e le modalita' per la presentazione delle richieste di erogazione di cui all'articolo 9; e) intervenga il fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero l'apertura nei confronti della medesima di procedura concorsuale; f) sia riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4.