Art. 3 Risorse finanziarie 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto legge, determinate nell'ammontare con successivo decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo 6, comma 2, sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». 2. Le imprese devono dichiarare, in sede di presentazione della domanda, che l'importo del Voucher richiesto non e' tale da determinare il superamento del massimale "de minimis" di loro spettanza. 3. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1 e' istituita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57, citato nelle premesse, una riserva, in misura pari al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili, destinata alla concessione dei Voucher a beneficio delle micro, piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalita' di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e che pertanto rientrano nell'elenco di cui all'articolo 8 della delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato n. 24075 del 14 novembre 2012. 4. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sui costi ammessi all'agevolazione di cui all'articolo 2, comma 2.