Art. 3 
 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Le agevolazioni di cui  al  presente  decreto  sono  concesse  a
valere sulle risorse di cui all'articolo  6,  comma  2,  del  Decreto
legge, determinate nell'ammontare con successivo decreto ministeriale
previsto dal medesimo articolo 6, comma 2, sulla base del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». 
  2. Le imprese devono dichiarare, in  sede  di  presentazione  della
domanda,  che  l'importo  del  Voucher  richiesto  non  e'  tale   da
determinare  il  superamento  del  massimale  "de  minimis"  di  loro
spettanza. 
  3. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui  al  comma  1  e'
istituita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto
interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57, citato nelle premesse, una
riserva, in misura pari al 5 per cento delle risorse complessivamente
disponibili, destinata alla concessione dei Voucher a beneficio delle
micro, piccole e medie imprese che  hanno  conseguito  il  rating  di
legalita' di cui all'articolo  5-ter  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e che pertanto rientrano nell'elenco  di  cui  all'articolo  8
della delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
n. 24075 del 14 novembre 2012. 
  4. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili  con
altri contributi pubblici a valere sui costi ammessi all'agevolazione
di cui all'articolo 2, comma 2.