Art. 6
Agevolazione concedibile
1. Alle imprese di cui all'articolo 5 puo' essere riconosciuto un
Voucher, di importo non superiore a 10.000,00 euro per ciascun
soggetto beneficiario e nel limite delle risorse finanziarie
disponibili, cosi' come ripartite ai sensi del successivo decreto
ministeriale di attuazione dell'articolo 6, comma 2, del
Decreto-legge. I Voucher sono concessi nella misura massima del 50
per cento del totale delle spese ammissibili di cui all'articolo 7.