Art. 6 Agevolazione concedibile 1. Alle imprese di cui all'articolo 5 puo' essere riconosciuto un Voucher, di importo non superiore a 10.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario e nel limite delle risorse finanziarie disponibili, cosi' come ripartite ai sensi del successivo decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 6, comma 2, del Decreto-legge. I Voucher sono concessi nella misura massima del 50 per cento del totale delle spese ammissibili di cui all'articolo 7.