Art. 6 
 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. Alle imprese di cui all'articolo 5 puo' essere  riconosciuto  un
Voucher, di importo  non  superiore  a  10.000,00  euro  per  ciascun
soggetto  beneficiario  e  nel  limite  delle   risorse   finanziarie
disponibili, cosi' come ripartite ai  sensi  del  successivo  decreto
ministeriale  di   attuazione   dell'articolo   6,   comma   2,   del
Decreto-legge. I Voucher sono concessi nella misura  massima  del  50
per cento del totale delle spese ammissibili di cui all'articolo 7.