Art. 8
Presentazione delle istanze
1. Le istanze di accesso all'agevolazione di cui all'articolo 6,
corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e riportanti l'elenco
e la quantificazione complessiva delle spese da sostenere di cui
all'articolo 7, nonche' l'importo del Voucher richiesto, devono
essere presentate, nel periodo di apertura dello sportello fissato
con il provvedimento di cui al comma 3, esclusivamente per via
telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa
disponibile sul sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it).
2. Per presentare la domanda l'impresa deve disporre:
a) di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e
funzionante;
b) della firma digitale del legale rappresentante o di un suo
delegato all'interno della sua organizzazione.
3. I contenuti del modello di domanda, le modalita' e i termini,
iniziale e finale, di presentazione della medesima istanza, le
modalita' di concessione del Voucher e gli schemi specifici per la
presentazione delle richieste di erogazione e la gestione delle
stesse, sono definiti dal Ministero, sulla base dello schema standard
di bando per la presentazione delle domande e l'accesso alle
agevolazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto, con
successivo provvedimento a firma del Direttore generale per gli
incentivi alle imprese. Il medesimo provvedimento direttoriale
riporta altresi' il riparto su base regionale delle risorse
finanziarie previsto dall'articolo 6, comma 2, del Decreto-legge e
l'indicazione delle regioni nel cui territorio devono essere ubicate
le unita' produttive delle imprese beneficiarie, nonche', in
ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e
all'articolo 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione
dell'agevolazione prevista dal presente decreto.
4. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione
delle istanze di agevolazione, a seguito della verifica dei requisiti
soggettivi di ammissibilita' dell'impresa richiedente, della
completezza della domanda, effettuata sulla base delle informazioni e
dei dati forniti dal richiedente e delle dichiarazioni rese dallo
stesso, e dell'ammissibilita' delle spese esposte in domanda,
determina l'importo delle spese ammissibili e del Voucher concedibile
per ciascuna impresa beneficiaria.
5. Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher concedibili
alle imprese istanti sia superiore all'ammontare delle risorse
disponibili, tenuto conto dell'articolazione e ripartizione della
dotazione finanziaria di cui al successivo decreto ministeriale di
attuazione dell'articolo 6, comma 2, del Decreto-legge e di quanto
previsto al comma 6 del presente articolo, il Ministero procede al
riparto delle risorse disponibili in proporzione al fabbisogno
derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascun
beneficiario.
6. Il Ministero, al fine di assicurare il pieno utilizzo delle
risorse finanziarie complessivamente disponibili e di massimizzare il
beneficio per le imprese e qualora in una o piu' regioni il
fabbisogno finanziario risulti inferiore al limite di spesa di cui al
successivo decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 6, comma
2, del Decreto-legge, procede al riparto delle risorse eccedenti tra
le restanti regioni in proporzione ai rispettivi fabbisogni non
coperti per la concessione dei Voucher, tenuto conto dei vincoli
correlati alle diverse fonti finanziarie di cui all'articolo 6, comma
1, del Decreto-legge.
7. Nel caso in cui siano destinate ulteriori risorse finanziarie
alla concessione dell'agevolazione di cui al presente decreto, il
Ministero, con decreto a firma del Direttore generale per gli
incentivi alle imprese, provvede alla riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di agevolazioni.
8. Il Ministero comunica l'avvenuta assegnazione del Voucher
mediante l'adozione di un provvedimento, anche cumulativo per piu'
imprese, di concessione del beneficio.