Art. 8 Presentazione delle istanze 1. Le istanze di accesso all'agevolazione di cui all'articolo 6, corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e riportanti l'elenco e la quantificazione complessiva delle spese da sostenere di cui all'articolo 7, nonche' l'importo del Voucher richiesto, devono essere presentate, nel periodo di apertura dello sportello fissato con il provvedimento di cui al comma 3, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it). 2. Per presentare la domanda l'impresa deve disporre: a) di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante; b) della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all'interno della sua organizzazione. 3. I contenuti del modello di domanda, le modalita' e i termini, iniziale e finale, di presentazione della medesima istanza, le modalita' di concessione del Voucher e gli schemi specifici per la presentazione delle richieste di erogazione e la gestione delle stesse, sono definiti dal Ministero, sulla base dello schema standard di bando per la presentazione delle domande e l'accesso alle agevolazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto, con successivo provvedimento a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Il medesimo provvedimento direttoriale riporta altresi' il riparto su base regionale delle risorse finanziarie previsto dall'articolo 6, comma 2, del Decreto-legge e l'indicazione delle regioni nel cui territorio devono essere ubicate le unita' produttive delle imprese beneficiarie, nonche', in ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'articolo 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione dell'agevolazione prevista dal presente decreto. 4. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di agevolazione, a seguito della verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilita' dell'impresa richiedente, della completezza della domanda, effettuata sulla base delle informazioni e dei dati forniti dal richiedente e delle dichiarazioni rese dallo stesso, e dell'ammissibilita' delle spese esposte in domanda, determina l'importo delle spese ammissibili e del Voucher concedibile per ciascuna impresa beneficiaria. 5. Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher concedibili alle imprese istanti sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, tenuto conto dell'articolazione e ripartizione della dotazione finanziaria di cui al successivo decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 6, comma 2, del Decreto-legge e di quanto previsto al comma 6 del presente articolo, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascun beneficiario. 6. Il Ministero, al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e di massimizzare il beneficio per le imprese e qualora in una o piu' regioni il fabbisogno finanziario risulti inferiore al limite di spesa di cui al successivo decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 6, comma 2, del Decreto-legge, procede al riparto delle risorse eccedenti tra le restanti regioni in proporzione ai rispettivi fabbisogni non coperti per la concessione dei Voucher, tenuto conto dei vincoli correlati alle diverse fonti finanziarie di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto-legge. 7. Nel caso in cui siano destinate ulteriori risorse finanziarie alla concessione dell'agevolazione di cui al presente decreto, il Ministero, con decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni. 8. Il Ministero comunica l'avvenuta assegnazione del Voucher mediante l'adozione di un provvedimento, anche cumulativo per piu' imprese, di concessione del beneficio.