Art. 8 
 
 
                     Presentazione delle istanze 
 
  1. Le istanze di accesso all'agevolazione di  cui  all'articolo  6,
corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e riportanti l'elenco
e la quantificazione complessiva delle  spese  da  sostenere  di  cui
all'articolo 7,  nonche'  l'importo  del  Voucher  richiesto,  devono
essere presentate, nel periodo di apertura  dello  sportello  fissato
con il provvedimento di  cui  al  comma  3,  esclusivamente  per  via
telematica,  attraverso   l'apposita   procedura   informatica   resa
disponibile sul sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it). 
  2. Per presentare la domanda l'impresa deve disporre: 
    a) di un indirizzo di  posta  elettronica  certificata  valido  e
funzionante; 
    b) della firma digitale del legale rappresentante  o  di  un  suo
delegato all'interno della sua organizzazione. 
  3. I contenuti del modello di domanda, le modalita'  e  i  termini,
iniziale e  finale,  di  presentazione  della  medesima  istanza,  le
modalita' di concessione del Voucher e gli schemi  specifici  per  la
presentazione delle richieste  di  erogazione  e  la  gestione  delle
stesse, sono definiti dal Ministero, sulla base dello schema standard
di  bando  per  la  presentazione  delle  domande  e  l'accesso  alle
agevolazioni  di  cui  all'allegato  1  al  presente   decreto,   con
successivo provvedimento a  firma  del  Direttore  generale  per  gli
incentivi  alle  imprese.  Il  medesimo  provvedimento   direttoriale
riporta  altresi'  il  riparto  su  base  regionale   delle   risorse
finanziarie previsto dall'articolo 6, comma 2,  del  Decreto-legge  e
l'indicazione delle regioni nel cui territorio devono essere  ubicate
le  unita'  produttive  delle  imprese  beneficiarie,   nonche',   in
ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011,  n.  180  e
all'articolo  34  del  decreto-legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini  della  fruizione
dell'agevolazione prevista dal presente decreto. 
  4. Il Ministero, trascorso il termine finale per  la  presentazione
delle istanze di agevolazione, a seguito della verifica dei requisiti
soggettivi  di   ammissibilita'   dell'impresa   richiedente,   della
completezza della domanda, effettuata sulla base delle informazioni e
dei dati forniti dal richiedente e  delle  dichiarazioni  rese  dallo
stesso,  e  dell'ammissibilita'  delle  spese  esposte  in   domanda,
determina l'importo delle spese ammissibili e del Voucher concedibile
per ciascuna impresa beneficiaria. 
  5. Nel caso in cui l'importo complessivo  dei  Voucher  concedibili
alle  imprese  istanti  sia  superiore  all'ammontare  delle  risorse
disponibili, tenuto conto  dell'articolazione  e  ripartizione  della
dotazione finanziaria di cui al successivo  decreto  ministeriale  di
attuazione dell'articolo 6, comma 2, del Decreto-legge  e  di  quanto
previsto al comma 6 del presente articolo, il  Ministero  procede  al
riparto  delle  risorse  disponibili  in  proporzione  al  fabbisogno
derivante dalla  concessione  del  Voucher  da  assegnare  a  ciascun
beneficiario. 
  6. Il Ministero, al fine di  assicurare  il  pieno  utilizzo  delle
risorse finanziarie complessivamente disponibili e di massimizzare il
beneficio per  le  imprese  e  qualora  in  una  o  piu'  regioni  il
fabbisogno finanziario risulti inferiore al limite di spesa di cui al
successivo decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 6,  comma
2, del Decreto-legge, procede al riparto delle risorse eccedenti  tra
le restanti regioni  in  proporzione  ai  rispettivi  fabbisogni  non
coperti per la concessione dei  Voucher,  tenuto  conto  dei  vincoli
correlati alle diverse fonti finanziarie di cui all'articolo 6, comma
1, del Decreto-legge. 
  7. Nel caso in cui siano destinate  ulteriori  risorse  finanziarie
alla concessione dell'agevolazione di cui  al  presente  decreto,  il
Ministero, con  decreto  a  firma  del  Direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese, provvede alla riapertura dei termini  per  la
presentazione delle domande di agevolazioni. 
  8.  Il  Ministero  comunica  l'avvenuta  assegnazione  del  Voucher
mediante l'adozione di un provvedimento, anche  cumulativo  per  piu'
imprese, di concessione del beneficio.