Art. 9 Erogazione del contributo 1. L'erogazione del contributo e' effettuata dal Ministero in un'unica soluzione, sulla base della documentazione di spesa inerente all'acquisizione da parte dei beneficiari dei servizi e delle soluzioni informatiche di cui all'articolo 2, comma 2, e secondo le disposizioni operative fissate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3. 2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, il Ministero puo' avvalersi della procedura prevista, in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 dell'8 ottobre 2013, dalla convenzione stipulata in data 12 febbraio 2014 con l'Associazione Bancaria Italiana, previa estensione della suddetta convenzione alle finalita' di cui al presente decreto.