Art. 9
Erogazione del contributo
1. L'erogazione del contributo e' effettuata dal Ministero in
un'unica soluzione, sulla base della documentazione di spesa inerente
all'acquisizione da parte dei beneficiari dei servizi e delle
soluzioni informatiche di cui all'articolo 2, comma 2, e secondo le
disposizioni operative fissate con il provvedimento di cui
all'articolo 8, comma 3.
2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, il Ministero
puo' avvalersi della procedura prevista, in attuazione del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 dell'8
ottobre 2013, dalla convenzione stipulata in data 12 febbraio 2014
con l'Associazione Bancaria Italiana, previa estensione della
suddetta convenzione alle finalita' di cui al presente decreto.