IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni con il quale, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, lo Stato tutela e valorizza i beni culturali e paesaggistici, in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 17 della Costituzione stessa; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 che nel modificare la lettera a) dell'art. 136 del su citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, include tra le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria storica, anche gli alberi monumentali e che nel modificare l'art. 137 stabilisce che le commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di cui all'art. 136 siano integrate dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali; Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani; Visto l'art. 7 della predetta legge, con il quale si dettano disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale; Visto, in particolare il comma 2 dell'art. 7 della medesima legge, con il quale si dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, siano stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte degli stessi e delle regioni di appositi elenchi nonche' si provveda ad istituire un elenco degli alberi monumentali d'Italia gestito dal Corpo forestale dello Stato; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264 Regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo del 3 aprile 2001, n. 155 e il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 gennaio 2005 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato; Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. e la normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi; Considerato che, nelle more della legiferazione statale in materia di alberi monumentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, esclusiva per cio' che riguarda la tutela, e concorrente, per quel che attiene alla valorizzazione, alcune regioni e province autonome hanno gia' disciplinato con leggi e regolamenti, stabilendo principi per l'individuazione degli alberi monumentali e criteri sia per l'effettuazione dei censimenti nel territorio amministrativo di relativa competenza che per la raccolta delle informazioni in appositi elenchi, individuando altresi' misure di valorizzazione degli esemplari arborei censiti; Considerato che, fatta salva l'obbligatorieta' per le regioni di recepire la definizione di albero monumentale stabilita ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i criteri indicati dalle norme regionali per stabilire se un albero possa considerarsi monumentale sono simili tra loro ma tuttavia eterogenei e che pertanto si rende necessaria l'uniformazione degli stessi; Considerato che molte regioni, in osservanza alle singole normative regionali, hanno gia' realizzato un censimento degli alberi monumentali del territorio di loro competenza, hanno redatto e approvato i relativi elenchi nonche' in alcuni casi hanno dato avvio alle procedure previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle normative regionali in materia di urbanistica e paesaggio ai fini della loro inclusione nell'elenco dei beni di rilevante interesse paesaggistico; Considerato il censimento degli alberi monumentali effettuato dal Corpo forestale dello Stato nel 1982 che ha portato alla elaborazione di un elenco nazionale attualmente disponibile presso lo stesso; Acquisito il parere favorevole della conferenza delle regioni e delle province autonome di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 5 agosto 2014 sullo schema di provvedimento; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione e finalita' 1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni nonche' quelli per la redazione ed il periodico aggiornamento, da parte degli stessi, delle regioni e del Corpo forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale, regionale e nazionale. 2. Fatti salvi i lavori di censimento gia' effettuati e le iniziative di tutela gia' poste in essere, l'obbiettivo del presente decreto e' quello di ricondurre ad una maggiore omogeneita' l'approccio al riconoscimento e alla selezione degli esemplari monumentali, nonche' l'archiviazione del dato informativo, cio' nel presupposto che le regioni abbiano recepito a livello legislativo la definizione di «albero monumentale» fornita dall'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.