Art. 11 
 
 
       Competenze del Corpo forestale dello Stato e attivita' 
             di collaborazione con gli enti territoriali 
 
  1. A supporto della  attivita'  di  censimento,  i  comuni  possono
richiedere specifica collaborazione ai comandi provinciali del  Corpo
forestale dello Stato,  con  particolare  riferimento  alla  verifica
specialistica   delle   segnalazioni   provenienti   da    cittadini,
associazioni, istituti scolastici, enti territoriali. 
  2. I comandi provinciali provvedono ad effettuare controlli annuali
su tutti gli esemplari censiti al fine di verificarne  le  condizioni
vegetative e comunicano  ogni  eventuale  modifica  riscontrata  alla
regione e all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato e,
qualora  gli  esemplari   censiti   siano   sottoposti   ai   vincolo
paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22
gennaio 2004,  n.  42  e  successive  modificazioni  e  integrazione,
altresi',  alla  Soprintendenza   territorialmente   competente   del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  In caso di esercizio del potere  sostitutivo  di  cui  all'art.  7,
comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, il Corpo forestale dello
Stato, tramite i comandi provinciali e relative strutture dipendenti,
provvede ad effettuare il censimento previsto per  conto  degli  enti
territoriali inadempienti. 
  3. Al personale delle strutture del  Corpo  forestale  dello  Stato
coinvolte nella particolare attivita' sono assicurati opportuni corsi
di formazione e  di  addestramento,  da  effettuarsi  a  livello  sia
centrale che decentrato nonche' l'uso  di  strumentazione  necessaria
all'attivita' valutativa nell'ambito della  formulazione  dei  pareri
richiesti anche ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio
2013, n. 10. 
  4. Rappresentanti dei comandi regionali del Corpo  forestale  dello
Stato partecipano, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni,  alle
commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte  per  la
dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di
cui all'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  nei
casi in cui queste riguardino filari, alberate ed alberi monumentali.