Art. 12 Norme finanziarie 1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente decreto sono impiegate le risorse di cui all'art. 7, comma 5, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. 2. A tal fine le predette risorse sono assegnate ai pertinenti capitoli del Programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della Biodiversita'» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. Le risorse finanziarie rese disponibili sono ripartite tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni sulla base, da una parte, dei fabbisogni connessi all'attivita' di coordinamento, gestione degli elenchi, controllo e vigilanza, rilascio pareri del Corpo forestale dello Stato e, dall'altra, di quelli legati al sostegno del lavoro di censimento da parte dei comuni e alla redazione degli elenchi regionali; la ripartizione dei fondi destinati alle regioni avverra' sulla base di criteri stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fondati sul confronto dei piu' significativi parametri territoriali.