Art. 12 
 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. Per l'attuazione di quanto previsto nel  presente  decreto  sono
impiegate le risorse di cui all'art.  7,  comma  5,  della  legge  14
gennaio 2013, n. 10. 
  2. A tal fine le predette  risorse  sono  assegnate  ai  pertinenti
capitoli del Programma «Tutela e conservazione della  fauna  e  della
flora e salvaguardia della Biodiversita'» dello stato  di  previsione
della spesa del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
  3. Le risorse finanziarie rese disponibili sono  ripartite  tra  il
Corpo forestale dello Stato e le regioni sulla base,  da  una  parte,
dei fabbisogni  connessi  all'attivita'  di  coordinamento,  gestione
degli elenchi, controllo  e  vigilanza,  rilascio  pareri  del  Corpo
forestale dello Stato e, dall'altra, di quelli legati al sostegno del
lavoro di censimento da parte  dei  comuni  e  alla  redazione  degli
elenchi regionali; la ripartizione dei fondi destinati  alle  regioni
avverra'  sulla  base  di  criteri  stabiliti  dal  Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali fondati sul  confronto  dei
piu' significativi parametri territoriali.