Art. 13 Clausola di salvaguardia 1. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le funzioni attribuite dal presente decreto al Corpo forestale dello Stato, ad esclusione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, sono esercitate dai Corpi forestali regionali o provinciali. 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le disposizioni della legge sono attuale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le proprie organizzazioni tecnico-amministrative. Roma, 23 ottobre 2014 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti