Art. 13 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle  province
autonome di Trento e Bolzano, le  funzioni  attribuite  dal  presente
decreto al Corpo forestale  dello  Stato,  ad  esclusione  di  quanto
stabilito dall'art. 2, comma 1, sono esercitate dai  Corpi  forestali
regionali o provinciali. 
  2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio  2013,  n.
10, le disposizioni della legge sono attuale nelle regioni a  statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano secondo  le
proprie organizzazioni tecnico-amministrative. 
    Roma, 23 ottobre 2014 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                               Martina 
 
 
          Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali 
                            e del turismo 
                            Franceschini  
 
 
       Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                              Galletti