Art. 2 
 
 
      Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio  2013,  n.
10, e' istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia. Alla sua
gestione provvede centralmente  il  Corpo  forestale  dello  Stato  -
Ispettorato generale, e in particolare il Servizio II - Divisione 6ยช,
avente competenze in materia di monitoraggio ambientale. 
  2. L'elenco degli alberi  monumentali  d'Italia  si  compone  degli
elenchi regionali di cui all'art. 7, comma 3, della legge 14  gennaio
2013, n. 10, predisposti oltre che dalle regioni a statuto ordinario,
anche da quelle a statuto  speciale  e  dalle  province  autonome  di
Trento e Bolzano, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma
1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. 
  3. Gli elenchi regionali si compongono degli elenchi predisposti da
tutti i comuni del territorio nazionale sulla base di  un  censimento
effettuato a livello comunale. 
  4. Negli elenchi di cui al  presente  articolo  e'  fatta  espressa
menzione  del  vincolo   paesaggistico   sugli   alberi   monumentali
eventualmente apposto ai sensi dell'art. 136, comma  1,  lettera  a),
del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni  e  del
vincolo eventualmente proposto ai sensi degli articoli 138, 139,  140
e 141 del Codice medesimo. 
  5.  Gli  elenchi  regionali  istituiti  ai  sensi  della  normativa
regionale  di  tutela  e  valorizzazione  degli  alberi  monumentali,
restano salvi fino al termine indicato dal  comma  1  del  successivo
articolo per la redazione degli elenchi regionali.