Art. 2 Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, e' istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia. Alla sua gestione provvede centralmente il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale, e in particolare il Servizio II - Divisione 6ยช, avente competenze in materia di monitoraggio ambientale. 2. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia si compone degli elenchi regionali di cui all'art. 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, predisposti oltre che dalle regioni a statuto ordinario, anche da quelle a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. 3. Gli elenchi regionali si compongono degli elenchi predisposti da tutti i comuni del territorio nazionale sulla base di un censimento effettuato a livello comunale. 4. Negli elenchi di cui al presente articolo e' fatta espressa menzione del vincolo paesaggistico sugli alberi monumentali eventualmente apposto ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e del vincolo eventualmente proposto ai sensi degli articoli 138, 139, 140 e 141 del Codice medesimo. 5. Gli elenchi regionali istituiti ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, restano salvi fino al termine indicato dal comma 1 del successivo articolo per la redazione degli elenchi regionali.