Art. 3 
 
 
                 Censimento degli alberi monumentali 
 
  1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento  delle
regioni,  provvedono  ad  effettuare  il  censimento   degli   alberi
monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il  31
dicembre dello stesso anno, le  regioni  provvedono  a  redigere  gli
elenchi sulla base delle proposte  provenienti  dai  comuni.  Qualora
presso le regioni siano gia' istituiti  degli  elenchi  regionali  ai
sensi della normativa regionale  di  tutela  e  valorizzazione  degli
alberi  monumentali,  tali  elenchi  sono  revisionati,   accertando,
attraverso apposite  verifiche  sugli  esemplari  gia'  censiti,  che
sussista rispondenza  ai  criteri  e  metodi  indicati  nel  presente
decreto. 
  2. Il censimento sara' realizzato dai comuni  stessi  sia  mediante
ricognizione territoriale con rilevazione diretta  e  schedatura  del
patrimonio  vegetale  sia  a   seguito   di   recepimento,   verifica
specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti
da cittadini, associazioni, istituti scolastici,  enti  territoriali,
strutture periferiche del Corpo forestale  dello  Stato  -  Direzioni
regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo.