Art. 7 
 
 
                     Realizzazione degli elenchi 
 
  1. Effettuate le attivita' di censimento, i comuni trasmettono alla
regione di appartenenza i risultati dello stesso, esposti sotto forma
di elenco, affinche' la stessa si pronunci circa la attribuzione  del
carattere  di  monumentalita'  di  ogni  singolo  elemento   censito.
L'elenco comunale sara' corredato delle schede di  identificazione  e
del  materiale  documentale  e  fotografico,  entrambi   in   formato
digitale. Le regioni, ricevuti gli  elenchi  comunali  contenenti  le
proposte di  attribuzione  del  carattere  di  monumentalita',  entro
novanta giorni,  provvedono,  tramite  le  strutture  deputate,  alla
relativa  istruttoria  e  deliberano  sulle  iscrizioni,  elaborando,
quindi, il proprio elenco regionale in formato elettronico. Una volta
approntato,  tale  elenco  e'  trasmesso  unitamente   a   tutta   la
documentazione,  al  Servizio  II  -  Divisione  6ª  dell'Ispettorato
generale del Corpo forestale dello Stato. 
  2. Tale struttura, in modo tempestivo  e  previa  verifica  formale
degli elenchi regionali acquisiti, in ordine al rispetto dei  criteri
stabiliti, provvede a  redigere  l'elenco  degli  alberi  monumentali
d'Italia, sempre in formato elettronico, nonche' ad  implementare  un
archivio informatico delle singole schede di identificazione,  aperto
alla consultazione e/o all'inserimento dei dati da parte  degli  enti
territoriali interessati, con abilitazione di funzioni diversificate. 
  3. L'elenco, qualsiasi sia il livello territoriale, segue lo schema
allegato al presente decreto e riporta le seguenti informazioni: 
  di tipo geografico: regione, provincia, comune, toponimo; 
  di   tipo   topografico:   coordinate   geografiche,    altitudine,
localizzazione o meno in area urbanizzata; 
  di tipo botanico e  dendrometrico:  classificazione  binomia,  nome
volgare, circonferenza (cm) ad 1,30 m, altezza (m); 
  di tipo valutativo: criterio  prevalente  per  la  attribuzione  di
monumentalita'. 
  4. L'elenco compilato dai comuni deve fornire, altresi',  specifica
evidenza degli elementi arborei per i quali risulta gia'  apposto  il
vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma  1,  lettera  a),
del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e  deve
indicare, altresi', gli elementi  arborei  per  i  quali  si  intende
proporre  l'avvio  del  procedimento  di  dichiarazione  di  notevole
interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma  1,  lettera  a),  e
secondo l'iter previsto dagli articoli 138, 139  e  140  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 
  5.  L'elenco  degli  alberi  monumentali   d'Italia   deve   essere
aggiornato con cedenza almeno annuale: le regioni comunicano al Corpo
forestale  dello  Stato,  gestore  dello   stesso,   ogni   eventuale
variazione, non appena la stessa si verifichi. 
  6. Nel caso in cui l'elenco contenga elementi arborei per  i  quali
risulti  gia'   formalizzato   o   proposto   il   provvedimento   di
dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.  136,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  regioni  inviano  la
relativa comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e
delle   attivita'   culturali   e   del   turismo,   per   permettere
l'aggiornamento della  banca  dati  del  SITAP  (Sistema  Informativo
Territoriale  Ambientale  e  Paesaggistico),  ai  sensi  del  decreto
ministeriale  26  maggio  2011  recante  «Approvazione  dello  schema
generale di convenzione con le regioni ai sensi dell'art. 156,  comma
2, del Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio»,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.