Art. 7 Realizzazione degli elenchi 1. Effettuate le attivita' di censimento, i comuni trasmettono alla regione di appartenenza i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, affinche' la stessa si pronunci circa la attribuzione del carattere di monumentalita' di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale sara' corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale. Le regioni, ricevuti gli elenchi comunali contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalita', entro novanta giorni, provvedono, tramite le strutture deputate, alla relativa istruttoria e deliberano sulle iscrizioni, elaborando, quindi, il proprio elenco regionale in formato elettronico. Una volta approntato, tale elenco e' trasmesso unitamente a tutta la documentazione, al Servizio II - Divisione 6ª dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato. 2. Tale struttura, in modo tempestivo e previa verifica formale degli elenchi regionali acquisiti, in ordine al rispetto dei criteri stabiliti, provvede a redigere l'elenco degli alberi monumentali d'Italia, sempre in formato elettronico, nonche' ad implementare un archivio informatico delle singole schede di identificazione, aperto alla consultazione e/o all'inserimento dei dati da parte degli enti territoriali interessati, con abilitazione di funzioni diversificate. 3. L'elenco, qualsiasi sia il livello territoriale, segue lo schema allegato al presente decreto e riporta le seguenti informazioni: di tipo geografico: regione, provincia, comune, toponimo; di tipo topografico: coordinate geografiche, altitudine, localizzazione o meno in area urbanizzata; di tipo botanico e dendrometrico: classificazione binomia, nome volgare, circonferenza (cm) ad 1,30 m, altezza (m); di tipo valutativo: criterio prevalente per la attribuzione di monumentalita'. 4. L'elenco compilato dai comuni deve fornire, altresi', specifica evidenza degli elementi arborei per i quali risulta gia' apposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e deve indicare, altresi', gli elementi arborei per i quali si intende proporre l'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), e secondo l'iter previsto dagli articoli 138, 139 e 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 5. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia deve essere aggiornato con cedenza almeno annuale: le regioni comunicano al Corpo forestale dello Stato, gestore dello stesso, ogni eventuale variazione, non appena la stessa si verifichi. 6. Nel caso in cui l'elenco contenga elementi arborei per i quali risulti gia' formalizzato o proposto il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, le regioni inviano la relativa comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per permettere l'aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 recante «Approvazione dello schema generale di convenzione con le regioni ai sensi dell'art. 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.