Art. 8 
 
 
                     Pubblicazione degli elenchi 
 
  1. Ogni comune rende noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale
ricadenti  nel  territorio  amministrativo  di   propria   competenza
mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere  al
titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse  legittimo
di ricorrere, nei modi e termini previsti dalla specifica  normativa,
avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo. 
  2. Onde consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni
censiti  da  parte  della  collettivita'  e   delle   amministrazioni
pubbliche, l'elenco degli alberi  monumentali  d'Italia  viene  anche
pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet  del  Corpo
forestale dello Stato: www.corpoforestale.it nella  sezione  relativa
al monitoraggio ambientale.