Art. 8 Pubblicazione degli elenchi 1. Ogni comune rende noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo. 2. Onde consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni censiti da parte della collettivita' e delle amministrazioni pubbliche, l'elenco degli alberi monumentali d'Italia viene anche pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it nella sezione relativa al monitoraggio ambientale.