Art. 9 
 
 
                        Tutela e salvaguardia 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio  2013,  n.
10, l'abbattimento  e  le  modifiche  della  chioma  e  dell'apparato
radicale sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale,
solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali  e'  accertata
l'impossibilita' di adottare  soluzioni  alternative,  previo  parere
vincolante del Corpo forestale dello  Stato,  che  si  puo'  avvalere
della  consulenza  dei  Servizi  fitosanitari  regionali.  I   comuni
provvedono a comunicare alla regione gli atti  autorizzativi  emanati
per l'abbattimento o modifica degli esemplari.  Nell'eventualita'  in
cui si rilevi unpericolo imminente per la pubblica incolumita'  e  la
sicurezza urbana, l'Amministrazione comunale provvede tempestivamente
agli interventi necessari aprevenire  e  ad  eliminare  il  pericolo,
dandone immediata comunicazione al Corpo  forestale  dello  Stato,  e
predispone,ad intervento concluso, una relazione tecnica  descrittiva
della  situazione  e  delle   motivazioni   che   hanno   determinato
l'intervento. 
  2.  Per  gli  elementi   arborei   che   risultano   sottoposti   a
provvedimento di dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  ai
sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, o per
i quali risulti gia' pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi
dell'art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve  essere  richiesta,
altresi', l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della
suddetta normativa. 
  3. Al fine di  garantire  tutela  agli  alberi  o  alle  formazioni
vegetali censite e in attesa di iscrizione all'elenco nazionale degli
alberi monumentali, laddove  alle  stesse  non  sia  stata  conferita
alcuna forma di conservazione da parte delle  normative  regionali  o
non si  sia  provveduto  alla  dichiarazione  di  notevole  interesse
pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e
successive modificazioni e integrazioni, a partire dalla proposta  di
attribuzione di monumentalita' da parte del comune con  proprio  atto
amministrativo notificato al proprietario, si applicano  comunque  le
sanzioni previste dall'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio  2013,
n. 10.