IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Visto  ancora  il  provvedimento  CUF  datato   31   gennaio   2001
concernente il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti  nel
succitato elenco, pubblicato nella G.U. n. 70 del 24 marzo 2001; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata  2
agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto
2013, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale
lomitapide, in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile,
per l'indicazione terapeutica: «Trattamento della  ipercolesterolemia
familiare omozigote (HoFH)» e con il seguente limite temporale:  fino
ad approvazione della domanda  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio, o al massimo per 12 mesi; 
  Visto, in considerazione del superamento della data di scadenza dei
termini di permanenza del farmaco nell'elenco dei farmaci di cui alla
legge n. 648/96, che si rende necessaria  l'esclusione  dello  stesso
dalla suddetta lista o, in alternativa, una sua proroga; 
  Atteso che il dossier per  la  richiesta  dell'autorizzazione  alla
commercializzazione del medicinale in oggetto e' stato  sottoposto  a
questa Agenzia gia' a gennaio e si prevede una durata della procedura
di circa sei mesi; 
  Ritenuto opportuno garantire la continuita' del trattamento in quei
pazienti che gia' ne stanno beneficiando, o intraprenderlo in  quelli
per cui dovesse emergerne la necessita', in attesa della  conclusione
dell'iter negoziale; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 21-23  ottobre
2014 - Stralcio Verbale n. 29; 
  Ritenuto  pertanto  di  prorogare  la  permanenza  del   medicinale
lomitapide nell'elenco dei medicinali erogabili a totale  carico  del
Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996 n. 648,  per  le  indicazioni  terapeutiche  citate  in
premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'inserimento del medicinale lomitapide, di cui alla determinazione
dell'AIFA citata in premessa, nell'elenco dei medicinali erogabili  a
totale carico del Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi
della legge n. 648/96, e' prorogato per ulteriori 6 mesi,  in  attesa
delle conclusioni dell'iter negoziale, nel rispetto delle  condizioni
per esso indicate nell'allegato  1  che  fa  parte  integrante  della
presente determinazione.