Art. 10 
 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il Commissario  delegato  opera  una  ricognizione  degli  oneri
riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal
personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e  soccorso
alla popolazione o  nelle  attivita'  connesse  all'emergenza.  Detta
ricognizione e' effettuata sulla base  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i  limiti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti,  dal  personale   non   dirigenziale   delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 13 ottobre  al  31
ottobre 2014. Il medesimo Commissario delegato provvede  al  relativo
ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite,  nei  confronti
delle  predette  amministrazioni  sulla  base   degli   esiti   della
ricognizione effettuata. 
  2. Al personale di cui al comma  1,  direttamente  impiegato  nelle
attivita' di cui alla presente ordinanza, fino al termine dello stato
di emergenza, entro il limite di 50 unita', puo'  essere  autorizzata
la  corresponsione,  nel  limite  massimo  complessivo  di   20   ore
procapite,  di  compensi  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
effettivamente  rese,  oltre  i  limiti   previsti   dai   rispettivi
ordinamenti. 
  3.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  direttamente
impegnati nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle  attivita'
connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita'  mensile  pari
al 30%  della  retribuzione  mensile  di  posizione  e/o  di  rischio
prevista  dai  rispettivi  ordinamenti,  commisurata  ai  giorni   di
effettivo impiego, per il periodo dal 13 ottobre al 31 ottobre  2014,
in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 
  4. Ai soggetti di cui al  comma  3,  direttamente  impegnati  nelle
attivita' di cui alla presente ordinanza, fino al termine dello stato
di emergenza, entro il limite di 25 unita', puo'  essere  autorizzata
la corresponsione della predetta indennita' mensile pari al 30% della
retribuzione  mensile  di  posizione  e/o  di  rischio  prevista  dai
rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di  effettivo  impiego,
in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 
  5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo  sono  posti  a
carico delle risorse di cui all'articolo 3 ed, a tal fine, nel  piano
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, sono quantificate le
somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi
2 e 4, sono definite le modalita' per l'individuazione preventiva dei
soggetti beneficiari.