Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come
stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri  del  30  ottobre
2014, nel limite massimo di euro 14.000.000,00. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato. 
  3. La regione Emilia-Romagna  e'  autorizzata  a  trasferire  sulla
contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali  ulteriori  risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto  emergenziale  in
rassegna, la cui quantificazione  deve  essere  effettuata  entro  10
giorni dalla data di adozione della presente ordinanza. 
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 
  5. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225  e
successive modificazioni e integrazioni.