Art. 4 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il  personale  di
qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra
persona che collabora con  la  Commissione  o  compie  o  concorre  a
compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per  ragioni
d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto in ordine a  tutto
cio' che riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3, commi 3 e
7.