Art. 4 Obbligo del segreto 1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto in ordine a tutto cio' che riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3, commi 3 e 7.