Art. 4
1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare
all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti
interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,
la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra
modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio
medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione
dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario
indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la
sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il
provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2014
Il direttore generale: Gatto