Art. 3 
 
  Le percentuali di variazione di cui agli articoli  precedenti,  per
le pensioni alle  quali  si  applica  la  disciplina  dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27  maggio  1959,  n.  324,  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   sono    determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale,  ove  competa,  e
sulla pensione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 20 novembre 2014 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                      Padoan          
 
 
 Il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 
         Poletti