IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche internazionali e dell'Unione europea
Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
Visto, in particolare, l'art. 20 del citato regolamento (CE) n.
110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni
geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione
europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti
dall'art. 17 del medesimo regolamento;
Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e dei prodotti agricoli;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.
297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di
acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;
Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre
2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n.
110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente la definizione, la designazione, la presentazione,
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle
bevande spiritose;
Vista l'istanza di registrazione dell'indicazione geografica
"Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige" presentata dalla
Associazione delle Distillerie Artigianali dell'Alto Adige;
Verificata la conformita' della documentazione richiesta in base
all'art. 4 del decreto ministeriale 13 maggio 2010;
Vista l'assenza di opposizioni alla scheda tecnica della
indicazione geografica "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto
Adige" pubblicata con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2014
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione
geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e' approvata
la scheda tecnica della indicazione geografica "Südtiroler Grappa"
e/o "Grappa dell'Alto Adige", riportata nell'Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2014
Il direttore generale: Assenza