IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalita': a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti; Visto l'art. 17, comma 1, del citato decreto 8 marzo 2013, che consente l'utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013, che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese; Considerato conseguentemente che i predetti articoli 17 e 18 consentono l'utilizzo delle modalita' d'intervento e di gestione contabile gia' in essere sul Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2003, che individua nella predetta contabilita' speciale n. 1201 del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora Fondo per la crescita sostenibile, il carattere di fondo rotativo misto; Considerato pertanto che, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 18 del decreto 8 marzo 2013 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2003, ai fini dell'erogazione, in aggiunta al finanziamento agevolato, dei contributi alla spesa da porre a carico del Fondo per la crescita sostenibile tramite l'apposito capitolo di bilancio continuano ad applicarsi le procedure contabili gia' in essere per la contabilita' speciale n. 1201 del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», che prevede, tra l'altro, misure per la concreta applicazione dell'Agenda digitale italiana e, in particolare, l'art. 19 che, con il comma 1, introduce all'art. 20 del citato decreto-legge n. 83 del 2012 il comma 3-bis, con il quale e' prevista la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione in conformita' al programma europeo Horizon 2020; Visto il comma 7 del predetto art. 19 del decreto-legge n. 179 del 2012, che riserva, per i suddetti grandi progetti strategici, una quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile; Considerato che l'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche (nel seguito, ICT), si configura come fattore dominante della crescita delle economie piu' avanzate e mantiene la leadership a livello mondiale degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, alimentati sia dalla grande dinamicita' interna al settore, sia dalla domanda d'innovazione degli altri settori industriali, per i quali le ICT risultano essere fattore onnipresente di amplificazione, se non addirittura vettore indispensabile dell'innovazione; Ritenuto, pertanto, alla luce delle risorse riservate dal predetto art. 19, comma 7, e tenuto conto dell'ampiezza dei settori industriali potenzialmente interessati dalle attivita' di ricerca e sviluppo che comportano l'utilizzo delle tecnologie abilitanti fondamentali dell'informazione e della comunicazione elettroniche, di destinare al finanziamento dei grandi progetti strategici ulteriori 80 milioni di euro, per un totale di 150 milioni di euro a valere sul Fondo per la crescita sostenibile; Ritenuto, al fine di massimizzare l'efficacia della misura agevolativa, di focalizzare il campo di intervento del presente bando su specifiche tecnologie abilitanti di Horizon 2020 riguardanti le ICT e su determinati settori applicativi nei quali il tessuto industriale italiano e' in condizioni di recepire e industrializzare rapidamente i risultati della ricerca; Considerato, altresi', sempre al fine di concentrazione e di efficacia della misura agevolativa, di riservare il presente intervento a progetti di rilevante dimensione, che richiedono maggiori garanzie in termini di strutturazione, anche finanziaria, e meglio rispondono alle strategie di ricerca e sviluppo per il conseguimento dei risultati attesi; Ritenuto che per il raggiungimento delle predette finalita' sia necessario un intervento di adeguata selettivita', che contemperi l'esigenza di un'elevata qualita' delle proposte con l'opportunita' di rivolgersi a una platea articolata di soggetti, comprendenti oltre alle imprese industriali anche organismi e centri di ricerca, e che tale intervento possa essere coerentemente realizzato mediante la procedura negoziale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, la Sezione 4 del Capo III, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, con il quale sono state determinate le modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «Soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli; c) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; d) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni; e) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato l del Regolamento GBER; f) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni; g) «Programma Horizon 2020»; il Programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011; h) «tecnologie abilitanti fondamentali»: tecnologie del Programma Horizon 2020 relative all'informazione e alle comunicazioni elettroniche, riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto; i) «settori applicativi»: specifici settori nei quali presentano ricadute le tecnologie abilitanti fondamentali, caratterizzati da maggiore contenuto tecnologico, piu' rapido impatto sulla competitivita' e piu' immediate applicazioni industriali e riportati nell'allegato n. 1 al presente decreto; l) «ricerca industriale»; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; m) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; n) «organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; o) «centro di ricerca»: impresa con personalita' giuridica autonoma che svolge attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di organismo di ricerca.