IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17  febbraio  1982,  n.  46  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alle seguenti finalita': 
    a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione
di rilevanza strategica per  il  rilancio  della  competitivita'  del
sistema produttivo, anche tramite  il  consolidamento  dei  centri  e
delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
    b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo  di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
    c) la promozione della presenza internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che  saranno  attivate  dall'ICE  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8  marzo  2013,
che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita  sostenibile
sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro  dello  sviluppo
economico, che individuano, tra l'altro,  l'ammontare  delle  risorse
disponibili, i requisiti di  accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le
condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i
termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i  criteri
di valutazione dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'  per  la
concessione ed erogazione degli aiuti; 
  Visto l'art. 17, comma 1, del citato  decreto  8  marzo  2013,  che
consente  l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per   la   crescita
sostenibile per il finanziamento degli interventi di cui all'art.  14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46; 
  Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013,  che,
al comma 2, prevede che il Fondo per la  crescita  sostenibile  opera
attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo
per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per  la  crescita
sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n.
1726 per gli interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  e  dalle
Regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la  gestione
delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese; 
  Considerato conseguentemente  che  i  predetti  articoli  17  e  18
consentono l'utilizzo delle  modalita'  d'intervento  e  di  gestione
contabile  gia'  in  essere  sul  Fondo  rotativo  per  l'innovazione
tecnologica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2003, che individua nella predetta contabilita' speciale  n.
1201 del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora Fondo  per
la crescita sostenibile, il carattere di fondo rotativo misto; 
  Considerato pertanto che, per  effetto  delle  disposizioni  recate
dall'art. 18 del decreto 8 marzo 2013 e dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 novembre 2003, ai fini dell'erogazione,
in aggiunta al finanziamento agevolato, dei contributi alla spesa  da
porre  a  carico  del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  tramite
l'apposito capitolo di bilancio continuano ad applicarsi le procedure
contabili gia' in essere per la contabilita'  speciale  n.  1201  del
Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del  Paese»,  che  prevede,
tra l'altro, misure per la concreta applicazione dell'Agenda digitale
italiana e, in particolare, l'art. 19 che, con il comma 1,  introduce
all'art. 20 del citato decreto-legge n. 83 del 2012 il  comma  3-bis,
con il quale e' prevista la  definizione  e  lo  sviluppo  di  grandi
progetti strategici  di  ricerca  e  innovazione  in  conformita'  al
programma europeo Horizon 2020; 
  Visto il comma 7 del predetto art. 19 del decreto-legge n. 179  del
2012, che riserva, per i suddetti  grandi  progetti  strategici,  una
quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente
disponibili del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Considerato che l'industria delle  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione elettroniche (nel  seguito,  ICT),  si  configura
come fattore dominante della crescita delle economie piu' avanzate  e
mantiene la leadership  a  livello  mondiale  degli  investimenti  in
ricerca,  sviluppo  e  innovazione,  alimentati  sia   dalla   grande
dinamicita' interna al settore, sia dalla domanda d'innovazione degli
altri settori industriali,  per  i  quali  le  ICT  risultano  essere
fattore onnipresente di amplificazione, se  non  addirittura  vettore
indispensabile dell'innovazione; 
  Ritenuto, pertanto, alla luce delle risorse riservate dal  predetto
art.  19,  comma  7,  e  tenuto  conto  dell'ampiezza   dei   settori
industriali potenzialmente interessati dalle attivita' di  ricerca  e
sviluppo  che  comportano  l'utilizzo  delle  tecnologie   abilitanti
fondamentali dell'informazione e della comunicazione elettroniche, di
destinare al finanziamento dei grandi progetti  strategici  ulteriori
80 milioni di euro, per un totale di 150 milioni di euro a valere sul
Fondo per la crescita sostenibile; 
  Ritenuto,  al  fine  di  massimizzare  l'efficacia   della   misura
agevolativa, di focalizzare il campo di intervento del presente bando
su specifiche tecnologie abilitanti di Horizon  2020  riguardanti  le
ICT e  su  determinati  settori  applicativi  nei  quali  il  tessuto
industriale italiano e' in condizioni di recepire e  industrializzare
rapidamente i risultati della ricerca; 
  Considerato, altresi',  sempre  al  fine  di  concentrazione  e  di
efficacia  della  misura  agevolativa,  di  riservare   il   presente
intervento  a  progetti  di  rilevante  dimensione,  che   richiedono
maggiori garanzie in termini di strutturazione, anche finanziaria,  e
meglio rispondono  alle  strategie  di  ricerca  e  sviluppo  per  il
conseguimento dei risultati attesi; 
  Ritenuto che per il raggiungimento  delle  predette  finalita'  sia
necessario un intervento di  adeguata  selettivita',  che  contemperi
l'esigenza di un'elevata qualita' delle proposte  con  l'opportunita'
di rivolgersi a una platea articolata di soggetti, comprendenti oltre
alle imprese industriali anche organismi e centri di ricerca,  e  che
tale intervento possa essere  coerentemente  realizzato  mediante  la
procedura negoziale di cui all'art.  6  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli  107
e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per  categoria)
e, in particolare, la Sezione 4  del  Capo  III,  che  stabilisce  le
condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune  ed  esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore di  ricerca,  sviluppo  e
innovazione; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, con il  quale  sono
state determinate le modalita'  di  ricognizione  delle  risorse  non
utilizzate del fondo rotativo per il  sostegno  alle  imprese  e  gli
investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30,  comma  4,  del
decreto-legge n. 83 del 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «Soggetto gestore»:  il  soggetto  a  cui  sono  affidati  gli
adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle
proposte progettuali, l'erogazione delle  agevolazioni,  l'esecuzione
di monitoraggi, ispezioni e controlli; 
    c) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui  all'art.
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    d) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli articoli 107  e  108  del  Trattato  (regolamento  generale  di
esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni; 
    e) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
l del Regolamento GBER; 
    f) «contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    g) «Programma Horizon 2020»; il Programma  quadro  di  ricerca  e
innovazione di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione  europea
COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011; 
    h) «tecnologie abilitanti fondamentali»: tecnologie del Programma
Horizon  2020  relative   all'informazione   e   alle   comunicazioni
elettroniche, riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto; 
    i) «settori applicativi»: specifici settori nei quali  presentano
ricadute le tecnologie  abilitanti  fondamentali,  caratterizzati  da
maggiore   contenuto   tecnologico,   piu'   rapido   impatto   sulla
competitivita' e piu' immediate applicazioni industriali e  riportati
nell'allegato n. 1 al presente decreto; 
    l) «ricerca industriale»; ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da  utilizzare  per
sviluppare  nuovi  prodotti,  processi  o  servizi  esistenti.   Essa
comprende la creazione di componenti  di  sistemi  complessi  e  puo'
includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in
un  ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione  verso  sistemi
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio'  e'  necessario
ai fini della ricerca  industriale,  in  particolare  ai  fini  della
convalida di tecnologie generiche; 
    m) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche le  altre  attivita'  destinate
alla   definizione   concettuale,   alla   pianificazione   e    alla
documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello
sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi  la  dimostrazione,
la realizzazione di prodotti pilota, test e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
    n) «organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio  universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    o)  «centro  di  ricerca»:  impresa  con  personalita'  giuridica
autonoma  che  svolge  attivita'  di  ricerca  di  base,  di  ricerca
industriale  o  di  sviluppo  sperimentale,  non   rientrante   nella
definizione di organismo di ricerca.