Art. 10
Esame della proposta progettuale e fase di negoziazione
1. Il Soggetto gestore provvede all'istruttoria amministrativa,
finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In
tale ambito, in particolare, valuta:
a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di
ammissibilita' del soggetto proponente;
b) il posizionamento del progetto nell'ambito di un'eventuale
piu' articolata strategia di gruppo;
c) la coerenza della proposta con le finalita' dichiarate e con
quelle di cui al presente decreto;
d) la fattibilita' tecnica, la sostenibilita'
economico-finanziaria, la qualita' tecnica e l'impatto del progetto
di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di
ammissibilita' dello stesso, con particolare riferimento a quanto
indicato agli articoli 2, 4 e 5;
e) la sussistenza delle condizioni minime di ammissibilita' di
cui al comma 3;
f) la pertinenza e la congruita' delle spese previste dal
progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri,
determinando il costo complessivo ammissibile, nonche' le
agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto
e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6;
g) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie.
2. Il Soggetto gestore, inoltre, individua le specifiche tecniche e
i parametri del progetto suscettibili di negoziazione con l'impresa,
al fine di rimodularli per massimizzare i risultati conseguibili
rispetto agli obiettivi dell'intervento agevolativo e alla capacita'
propria del progetto stesso di incidere sullo sviluppo tecnologico
del Paese.
3. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di cui al
comma 1, la valutazione delle condizioni minime di ammissibilita' e'
effettuata sulla base dei criteri riportati nell'allegato n. 2,
determinando per ciascuno di tali criteri il relativo punteggio,
attribuito secondo quanto previsto nel decreto di cui all'art. 9,
comma 1. In caso di progetto congiunto, i punteggi sono riferiti
all'insieme dei soggetti proponenti.
4. A conclusione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, entro 70
giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione di cui
all'art. 9, comma 1, il Soggetto gestore invia le risultanze
istruttorie al Ministero, secondo lo schema definito con il decreto
di cui al medesimo art. 9, comma 1, esprimendo un giudizio
complessivo di ammissibilita' o meno alla successiva fase negoziale.
Entro lo stesso termine, il Soggetto gestore da' comunicazione degli
esiti al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
5. Qualora il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse
discendere al di sotto della soglia minima di cui all'art. 4, comma
2, lettera a), a causa di una riduzione superiore al 20 per cento
delle spese esposte nella proposta progettuale, il progetto e'
dichiarato non ammissibile.
6. In caso di esito positivo, il Ministero avvia la fase della
negoziazione con il soggetto proponente, per le finalita' e secondo
le modalita' indicate al comma 2.
7. Nel corso della fase di negoziazione, il Ministero richiede,
direttamente o per il tramite del Soggetto gestore, tutti i dati e le
informazioni ritenuti necessari. La fase di negoziazione e' conclusa
entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 o
dall'eventuale completamento della documentazione richiesta al
soggetto proponente. Gli esiti della negoziazione, comprensivi degli
eventuali vincoli e prescrizioni, sono fatti oggetto di uno specifico
verbale sottoscritto dal Ministero, dal soggetto proponente e dal
Soggetto gestore.