Art. 11 Presentazione della proposta definitiva 1. A conclusione ed in esito dell'attivita' negoziale di cui all'art. 10, il soggetto proponente compila la proposta definitiva del progetto con le modalita' indicate nel decreto di cui all'art. 9, comma 1, e la presenta al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui all'art. 10, comma 7, pena la decadenza della proposta stessa. 2. La proposta definitiva deve contenere tutta la documentazione sostitutiva o integrativa di quella gia' presentata in fase di proposta progettuale, eventualmente prevista dal verbale di cui all'art. 10, comma 7, in quanto necessaria a seguito delle rimodulazioni del progetto concordate in sede di negoziazione. 3. Il Soggetto gestore provvede, nei 20 giorni successivi al ricevimento, all'esame della proposta definitiva e della relativa documentazione, volto a verificare la corrispondenza delle stesse agli esiti della negoziazione. Completate le predette verifiche e accertata l'esistenza della ulteriore documentazione amministrativa individuata con il decreto di cui all'art. 9, comma 1, il Soggetto gestore provvede a trasmettere al Ministero la proposta di concessione delle agevolazioni.