Art. 13
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base
delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal
soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, piu' l'ultima a
saldo. Le richieste di erogazione per stato d'avanzamento sono
facoltative, ad eccezione di quella riferita alla data intermedia di
durata del progetto indicata nel decreto di concessione, che e'
obbligatoria, deve essere pari ad almeno il 30 per cento della spesa
ammessa e deve essere presentata entro e non oltre il secondo mese
solare successivo alla data stessa, pena la revoca totale delle
agevolazioni concesse, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera f).
2. In alternativa alle modalita' di cui al comma 1, un importo non
superiore al 60 per cento del finanziamento agevolato puo' essere
erogato, su richiesta del soggetto beneficiario, in due quote
anticipate, ciascuna pari al 30 per cento del finanziamento stesso;
la seconda delle predette quote e' erogata previa presentazione della
documentazione di cui al comma 3 utile a comprovare l'avvenuto
sostenimento del 30 per cento della spesa ammessa. Le somme erogate
in anticipazione sono garantite con fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, la cui durata e caratteristiche sono definite con il
decreto di cui all'art. 9, comma 1. Al fine di garantire le medesime
somme con modalita' alternative rispetto alla predetta fideiussione o
polizza, il Ministero puo' istituire un apposito strumento di
garanzia, mediante la costituzione di un fondo alimentato
inizialmente dalla trattenuta di una quota non superiore al 2 per
cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2,
comma 3. Le imprese che intendono avvalersi del predetto strumento di
garanzia sono tenute a contribuire al predetto fondo con una quota
proporzionale al finanziamento da anticipare, nella misura che sara'
definita con il decreto di cui all'art. 9, comma 1.
3. La richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento deve
essere presentata entro 3 mesi dalla data di ultimazione del
progetto. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera h).
4. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di
avanzamento lavori non puo' superare il 90 per cento delle
agevolazioni concesse. Il residuo 10 per cento, detratto
dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove
necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta
effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 15.
5. Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione
dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta
salva l'erogazione a saldo che e' disposta entro 6 mesi dalla data di
ricezione della documentazione finale di spesa.
6. Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le
somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla
base del relativo fabbisogno.
7. Le modalita' e gli schemi per la presentazione delle richieste
di erogazione, unitamente agli adempimenti conseguenti a carico del
Soggetto gestore, sono individuati con il decreto di cui all'art. 9,
comma l.