Art. 13 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto  gestore,  sulla  base
delle richieste per stato d'avanzamento del progetto  presentate  dal
soggetto beneficiario, nel numero  massimo  di  5,  piu'  l'ultima  a
saldo. Le  richieste  di  erogazione  per  stato  d'avanzamento  sono
facoltative, ad eccezione di quella riferita alla data intermedia  di
durata del progetto indicata  nel  decreto  di  concessione,  che  e'
obbligatoria, deve essere pari ad almeno il 30 per cento della  spesa
ammessa e deve essere presentata entro e non oltre  il  secondo  mese
solare successivo alla data  stessa,  pena  la  revoca  totale  delle
agevolazioni concesse, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera f). 
  2. In alternativa alle modalita' di cui al comma 1, un importo  non
superiore al 60 per cento del  finanziamento  agevolato  puo'  essere
erogato,  su  richiesta  del  soggetto  beneficiario,  in  due  quote
anticipate, ciascuna pari al 30 per cento del  finanziamento  stesso;
la seconda delle predette quote e' erogata previa presentazione della
documentazione di cui  al  comma  3  utile  a  comprovare  l'avvenuto
sostenimento del 30 per cento della spesa ammessa. Le  somme  erogate
in anticipazione sono garantite con fideiussione bancaria  o  polizza
assicurativa, la cui durata e caratteristiche sono  definite  con  il
decreto di cui all'art. 9, comma 1. Al fine di garantire le  medesime
somme con modalita' alternative rispetto alla predetta fideiussione o
polizza,  il  Ministero  puo'  istituire  un  apposito  strumento  di
garanzia,  mediante  la   costituzione   di   un   fondo   alimentato
inizialmente dalla trattenuta di una quota non  superiore  al  2  per
cento dell'ammontare delle risorse finanziarie  di  cui  all'art.  2,
comma 3. Le imprese che intendono avvalersi del predetto strumento di
garanzia sono tenute a contribuire al predetto fondo  con  una  quota
proporzionale al finanziamento da anticipare, nella misura che  sara'
definita con il decreto di cui all'art. 9, comma 1. 
  3. La richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento deve
essere  presentata  entro  3  mesi  dalla  data  di  ultimazione  del
progetto. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera h). 
  4. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a  stato  di
avanzamento  lavori  non  puo'  superare  il  90  per   cento   delle
agevolazioni  concesse.   Il   residuo   10   per   cento,   detratto
dall'erogazione relativa  all'ultimo  stato  di  avanzamento  e,  ove
necessario, da quella precedente, viene erogato a  saldo,  una  volta
effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 15. 
  5. Le erogazioni sono disposte  entro  60  giorni  dalla  ricezione
dello stato di avanzamento e  della  relativa  documentazione,  fatta
salva l'erogazione a saldo che e' disposta entro 6 mesi dalla data di
ricezione della documentazione finale di spesa. 
  6. Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto  gestore  le
somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla
base del relativo fabbisogno. 
  7. Le modalita' e gli schemi per la presentazione  delle  richieste
di erogazione, unitamente agli adempimenti conseguenti a  carico  del
Soggetto gestore, sono individuati con il decreto di cui all'art.  9,
comma l.