Art. 13 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, piu' l'ultima a saldo. Le richieste di erogazione per stato d'avanzamento sono facoltative, ad eccezione di quella riferita alla data intermedia di durata del progetto indicata nel decreto di concessione, che e' obbligatoria, deve essere pari ad almeno il 30 per cento della spesa ammessa e deve essere presentata entro e non oltre il secondo mese solare successivo alla data stessa, pena la revoca totale delle agevolazioni concesse, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera f). 2. In alternativa alle modalita' di cui al comma 1, un importo non superiore al 60 per cento del finanziamento agevolato puo' essere erogato, su richiesta del soggetto beneficiario, in due quote anticipate, ciascuna pari al 30 per cento del finanziamento stesso; la seconda delle predette quote e' erogata previa presentazione della documentazione di cui al comma 3 utile a comprovare l'avvenuto sostenimento del 30 per cento della spesa ammessa. Le somme erogate in anticipazione sono garantite con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la cui durata e caratteristiche sono definite con il decreto di cui all'art. 9, comma 1. Al fine di garantire le medesime somme con modalita' alternative rispetto alla predetta fideiussione o polizza, il Ministero puo' istituire un apposito strumento di garanzia, mediante la costituzione di un fondo alimentato inizialmente dalla trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3. Le imprese che intendono avvalersi del predetto strumento di garanzia sono tenute a contribuire al predetto fondo con una quota proporzionale al finanziamento da anticipare, nella misura che sara' definita con il decreto di cui all'art. 9, comma 1. 3. La richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera h). 4. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non puo' superare il 90 per cento delle agevolazioni concesse. Il residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 15. 5. Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che e' disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa. 6. Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno. 7. Le modalita' e gli schemi per la presentazione delle richieste di erogazione, unitamente agli adempimenti conseguenti a carico del Soggetto gestore, sono individuati con il decreto di cui all'art. 9, comma l.