Art. 14 Variazioni 1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione. 2. Relativamente alle variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attivita', ovvero relative agli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo, il Soggetto gestore procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, alle opportune verifiche e valutazioni, nonche' alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso. 3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero, il Soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni. 4. Tutte le altre variazioni, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo.