Art. 15 
 
 
                  Verifiche, controlli ed ispezioni 
 
  1. Il Soggetto gestore,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta di erogazione intermedia obbligatoria di cui  all'art.  13,
comma 1, e prima dell'erogazione stessa,  effettua  una  verifica  in
loco di natura tecnica sullo stato  di  attuazione  del  progetto  di
ricerca e sviluppo. Tale verifica e' indirizzata a valutare lo  stato
di  svolgimento  del  progetto,  le  eventuali  criticita'   tecniche
riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita' previste
o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione  del
progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito  negativo
il  Soggetto  gestore  propone   al   Ministero   la   revoca   delle
agevolazioni. 
  2. Il Soggetto gestore,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta di erogazione dell'ultimo  stato  di  avanzamento  e  prima
dell'erogazione  stessa,  effettua  una  verifica  finale  volta   ad
accertare l'effettiva realizzazione del progetto,  il  raggiungimento
degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruita' dei
relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto  gestore
trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude  con  un
giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato. 
  3. Sulla base  della  relazione  tecnica  del  Soggetto  gestore  e
dell'intera documentazione tecnica e di spesa trasmessa dal  soggetto
proponente o dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti,  il
Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun
progetto, ai quali continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui
alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio  2008,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  212
del 10 settembre 2008.  Il  Ministero  provvede,  successivamente,  a
determinare l'importo dell'agevolazione spettante in via  definitiva,
dandone comunicazione alle imprese interessate. 
  4. In ogni fase del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare,
anche per il tramite del  Soggetto  gestore,  controlli  e  ispezioni
sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le  condizioni  per
la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche'  lo  stato
di attuazione degli interventi finanziati.