Art. 16
Revoche
l. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con
provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e
delle valutazioni effettuate dal Soggetto gestore, in caso di:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per
fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei
confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo
quanto previsto al comma 5 del presente articolo;
c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto
di ricerca e sviluppo, ivi inclusi gli esiti negativi della verifica
di cui all'art. 15, comma 1, fatti salvi i casi di forza maggiore,
caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non
prevedibili;
e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 4,
comma 2, lettera b);
f) mancata presentazione dello stato d'avanzamento obbligatorio
entro la data e nella misura di cui all'art. 13, comma 1;
g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 4,
comma 2, lettera c), per la realizzazione del progetto;
h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa
entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli
interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento
concesso;
l) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione di
cui all'art. 12.
2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere a),
b), c), d), e) e f), la revoca delle agevolazioni e' totale; in tali
casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue
ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato,
maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i
presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere g)
e h), la revoca delle agevolazioni e' parziale; in tali casi e'
riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa
alle attivita' effettivamente realizzate, qualora si configuri il
raggiungimento di obiettivi parziali significativi.
4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i),
la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato non
restituita.
5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di
una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta
la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del
progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni,
concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di
realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine
l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea
documentazione, e' presentata al Ministero e comunicata al Soggetto
gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le
erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla
revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di
ricerca e sviluppo.