Art. 16 Revoche l. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal Soggetto gestore, in caso di: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo; c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo; d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, ivi inclusi gli esiti negativi della verifica di cui all'art. 15, comma 1, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 4, comma 2, lettera b); f) mancata presentazione dello stato d'avanzamento obbligatorio entro la data e nella misura di cui all'art. 13, comma 1; g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera c), per la realizzazione del progetto; h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto; i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso; l) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione di cui all'art. 12. 2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere a), b), c), d), e) e f), la revoca delle agevolazioni e' totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni e' parziale; in tali casi e' riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attivita' effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi. 4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita. 5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, e' presentata al Ministero e comunicata al Soggetto gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.