Art. 17 
 
 
                     Monitoraggio e valutazione 
 
  1.  Il  Ministero  attua  il  monitoraggio  e  la  valutazione  dei
risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e  dell'efficacia  degli
interventi di cui al presente decreto. A tal fine il decreto  di  cui
all'art. 9, comma 1, determina gli indicatori  e  i  valori-obiettivo
previsti dall'art. 25, comma 4, del decreto-legge n. 83  del  2012  e
dall'art. 3, comma 3, del decreto  interministeriale  8  marzo  2013,
nonche' le informazioni che il soggetto beneficiario deve fornire  in
merito agli stessi. 
  2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012
e dell'art. 15, comma 7, del decreto interministeriale8 marzo 2013  i
soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere  al
Soggetto  gestore  la  documentazione  utile  al  monitoraggio  delle
iniziative. I contenuti, le modalita' e i  termini  di'  trasmissione
delle relative informazioni sono indicati nel decreto di cui all'art.
9, comma 1. 
  3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali
relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente  decreto,
comprendenti,  in  particolare,  gli  elenchi  dei  beneficiari  e  i
relativi settori di attivita' economica,  gli  importi  concessi  per
ciascun beneficiario e le corrispondenti intensita' di aiuto. 
  4. I soggetti beneficiari sono tenuti a: 
    a) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici  periodici  disposte  dal  Soggetto  gestore  e  dal
Ministero; 
    b) acconsentire e favorire lo svolgimento di  tutti  i  controlli
disposti dal Ministero,  nonche'  da  competenti  organismi  statali,
dalla Commissione europea  e  da  altri  organi  dell'Unione  europea
competenti in materia, anche mediante ispezioni  e  sopralluoghi,  al
fine di  verificare  lo  stato  di  avanzamento  dei  progetti  e  le
condizioni per il mantenimento delle agevolazioni; 
    c) aderire a tutte le  forme  di  pubblicizzazione  del  progetto
agevolato, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 15 ottobre 2014 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2014 
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