Art. 2 Ambito operativo e risorse disponibili 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013 le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo: a) di rilevanti dimensioni, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 2, lettera a); b) coerenti con le finalita' dell'Agenda digitale italiana; c) finalizzati a sfruttare al meglio il potenziale delle ICT per favorire l'innovazione, il risparmio, la crescita economica, la crescita occupazionale e la competitivita', ottenendo vantaggi socio-economici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su Internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili; d) in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell'economia del Paese, avvalendosi dell'impiego di specifiche tecnologie abilitanti fondamentali, cosi' come definite nell'ambito del Programma Horizon 2020. 2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto ammontano a euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e possono essere integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie ovvero dalle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. dall'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 4. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del Regolamento GBER e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.