Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti, purche' presentino un progetto ammissibile ai sensi dell'art. 4: a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale; c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) i centri di ricerca con personalita' giuridica; e) i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) definiti imprese start-up innovative ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 2. I soggetti di cui al comma 1, fino a un numero massimo di cinque, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; b) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo; c) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; e' in capo allo stesso soggetto capofila che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto in caso di presentazione congiunta del progetto da parte di piu' soggetti. Nel caso di contratto di rete, il soggetto capofila e' l'organo comune, che deve pertanto essere obbligatoriamente nominato; in caso di altra forma contrattuale di collaborazione, il soggetto capofila non puo' essere un'impresa artigiana ne' un'impresa start-up innovativa; d) una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attivita' e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza. 3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, fermi restando i requisiti di legge relativi alle imprese start-up innovative, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti in forma societaria e iscritti nel Registro delle imprese;le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenzae iscritte nel relativo registro delle imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati; d) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi come individuata all'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER; g) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. 4. I soggetti di cui al comma 1 non residenti sul territorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dei requisiti previsti dal comma 3, devono dimostrare di disporre, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, di almeno una sede sul territorio italiano, pena la decadenza dal beneficio.