Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
decreto i seguenti soggetti, purche' presentino un progetto
ammissibile ai sensi dell'art. 4:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195
del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente
attivita' industriale;
c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al
numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese
di cui alle lettere a) e b);
d) i centri di ricerca con personalita' giuridica;
e) i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) definiti
imprese start-up innovative ai sensi dell'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. I soggetti di cui al comma 1, fino a un numero massimo di
cinque, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. In
tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso
allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di
collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e
l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme
contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione
effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle
attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto
proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a
carico di ciascun partecipante;
b) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta',
all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca
e sviluppo;
c) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di
mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei
medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un
mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il
Ministero; e' in capo allo stesso soggetto capofila che si intendono
attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente
decreto in caso di presentazione congiunta del progetto da parte di
piu' soggetti. Nel caso di contratto di rete, il soggetto capofila e'
l'organo comune, che deve pertanto essere obbligatoriamente nominato;
in caso di altra forma contrattuale di collaborazione, il soggetto
capofila non puo' essere un'impresa artigiana ne' un'impresa start-up
innovativa;
d) una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero
esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione
contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto
di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attivita' e
dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se
necessario, a servizi di consulenza.
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della
domanda, fermi restando i requisiti di legge relativi alle imprese
start-up innovative, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti in forma societaria e iscritti
nel Registro delle imprese;le imprese non residenti nel territorio
italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile
e commerciale vigenti nello Stato di residenzae iscritte nel relativo
registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di
almeno due bilanci approvati;
d) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data
di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di
agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti
da rinunce;
e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in
relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal
Ministero;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta' cosi come individuata all'art. 2, punto 18, del
Regolamento GBER;
g) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per
effetto di una precedente decisione della Commissione europea che
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
4. I soggetti di cui al comma 1 non residenti sul territorio
italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, dei requisiti previsti dal comma 3,
devono dimostrare di disporre, alla data di richiesta della prima
erogazione dell'agevolazione, di almeno una sede sul territorio
italiano, pena la decadenza dal beneficio.