Art. 3 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto  i  seguenti  soggetti,  purche'   presentino   un   progetto
ammissibile ai sensi dell'art. 4: 
    a) le imprese che esercitano le attivita' di  cui  all'art.  2195
del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese  artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
    b)  le  imprese  agro-industriali  che  svolgono  prevalentemente
attivita' industriale; 
    c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie  di  cui  al
numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore  delle  imprese
di cui alle lettere a) e b); 
    d) i centri di ricerca con personalita' giuridica; 
    e) i soggetti di cui alle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  definiti
imprese start-up innovative ai  sensi  dell'art.  25,  comma  2,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
  2. I soggetti di cui al comma  1,  fino  a  un  numero  massimo  di
cinque, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. In
tali casi, i progetti devono essere realizzati  mediante  il  ricorso
allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di
collaborazione, quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  consorzio  e
l'accordo di partenariato. Il contratto di  rete  o  le  altre  forme
contrattuali di collaborazione devono configurare una  collaborazione
effettiva,  stabile  e  coerente  rispetto  all'articolazione   delle
attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del  progetto
proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: 
    a) la suddivisione delle competenze, dei costi e  delle  spese  a
carico di ciascun partecipante; 
    b)  la  definizione  degli  aspetti  relativi  alla   proprieta',
all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di  ricerca
e sviluppo; 
    c) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di
mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte  dei
medesimi, con atto pubblico o scrittura privata  autenticata,  di  un
mandato collettivo con rappresentanza per tutti  i  rapporti  con  il
Ministero; e' in capo allo stesso soggetto capofila che si  intendono
attribuiti tutti gli  adempimenti  procedurali  di  cui  al  presente
decreto in caso di presentazione congiunta del progetto da  parte  di
piu' soggetti. Nel caso di contratto di rete, il soggetto capofila e'
l'organo comune, che deve pertanto essere obbligatoriamente nominato;
in caso di altra forma contrattuale di  collaborazione,  il  soggetto
capofila non puo' essere un'impresa artigiana ne' un'impresa start-up
innovativa; 
    d) una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero
esclusione di uno dei soggetti  partecipanti  ovvero  di  risoluzione
contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione  del  progetto
di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attivita'  e
dei  relativi  costi  tra  gli  altri  soggetti  e   ricorrendo,   se
necessario, a servizi di consulenza. 
  3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della
domanda, fermi restando i requisiti di legge  relativi  alle  imprese
start-up innovative, devono possedere i seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente costituiti in forma societaria e  iscritti
nel Registro delle imprese;le imprese non  residenti  nel  territorio
italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto  civile
e commerciale vigenti nello Stato di residenzae iscritte nel relativo
registro delle imprese; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
    c) trovarsi in regime di contabilita'  ordinaria  e  disporre  di
almeno due bilanci approvati; 
    d) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la  data
di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale  di
agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti
da rinunce; 
    e) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero; 
    f) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta'  cosi  come  individuata  all'art.  2,  punto   18,   del
Regolamento GBER; 
    g) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente  per
effetto di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. 
  4. I soggetti di cui  al  comma  1  non  residenti  sul  territorio
italiano, fermo restando il  possesso,  alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazione, dei requisiti previsti  dal  comma  3,
devono dimostrare di disporre, alla data  di  richiesta  della  prima
erogazione dell'agevolazione,  di  almeno  una  sede  sul  territorio
italiano, pena la decadenza dal beneficio.