Art. 4
Progetti ammissibili
1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la
realizzazione nel territorio italiano di attivita' di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di
loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate
alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al
notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti,
tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali e con
adeguate e concrete ricadute sui settori applicativi.
2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i progetti di
ricerca e sviluppo devono:
a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00
(cinquemilioni/00) e non superiori a euro 40.000.000,00
(quarantamilioni/00);
b) essere avviati successivamente alla presentazione della
domanda di agevolazioni di cui all'art. 9 e, comunque, pena la
revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione di cui
all'art. 12. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si
intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure
la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare
attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile
l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del personale
interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La
predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal
soggetto proponente, che e' tenuto a trasmettere al Soggetto gestore
specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
entro 30 giorni dal verificarsi della prima delle suddette
condizioni;
c) avere una durata non superiore a 36 mesi, ovvero termini piu'
brevi ove resi necessari dalla normativa di riferimento in caso di
cofinanziamento con risorse comunitarie. Su richiesta motivata del
soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del
termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi;
d) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere
che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi
complessivi ammissibili.