Art. 4 Progetti ammissibili 1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione nel territorio italiano di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali e con adeguate e concrete ricadute sui settori applicativi. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono: a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e non superiori a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00); b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9 e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione di cui all'art. 12. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto proponente, che e' tenuto a trasmettere al Soggetto gestore specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro 30 giorni dal verificarsi della prima delle suddette condizioni; c) avere una durata non superiore a 36 mesi, ovvero termini piu' brevi ove resi necessari dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi; d) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili.