Art. 6 
 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse,  a  valere  sulle  risorse  della
contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita  sostenibile,
nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli
4 e 25  del  Regolamento  GBER  e  del  100  per  cento  della  spesa
ammissibile,  nella  forma  del  finanziamento  agevolato   per   una
percentuale nominale delle spese ammissibili complessive  articolata,
in relazione alla dimensione di impresa, come segue: 
    a) 60 per cento per le imprese di piccola e media dimensione; 
    b) 50 per cento per le imprese di grande dimensione. 
  2. In aggiunta al finanziamento agevolato di  cui  al  comma  1,  e
sempre nei limiti di cui allo stesso comma 1, e' altresi' concessa, a
valere sul Fondo per la crescita sostenibile,  un'agevolazione  nella
forma del contributo diretto  alla  spesa,  utilizzando,  secondo  le
procedure contabili gia' in essere  sul  medesimo  Fondo,  l'apposito
capitolo di bilancio  di  cui  all'art.  18,  comma  2,  del  decreto
interministeriale 8 marzo 2013 citato in premessa, previo  versamento
delle somme occorrenti dalla contabilita' speciale di cui al comma  1
all'entrata dello Stato e successiva  riassegnazione  delle  medesime
somme al predetto capitolo. Il contributo e' concesso fino al 15  per
cento delle spese ammissibili per  le  imprese  di  piccola  e  media
dimensione e fino al 10 per cento per quelle di grande dimensione. La
misura effettiva e' correlata al punteggio di cui all'art. 10,  comma
3, complessivamente conseguito dal  progetto  ed  e'  determinata  in
proporzione al rapporto tra la differenza tra il punteggio conseguito
e il punteggio minimo ammissibile e la differenza  tra  il  punteggio
massimo e il punteggio minimo, calcolato con una cifra decimale senza
arrotondamento. La  misura  del  contributo  diretto  alla  spesa  e'
elevata,  comunque  nei  limiti  di  cui  al  comma  1,  di  5  punti
percentuali al sussistere di almeno una delle seguenti condizioni: 
    a) qualora il progetto venga realizzato con il contributo esterno
di almeno un organismo di ricerca in misura non inferiore al  10  per
cento della  spesa  complessivamente  ammissibile  e  l'organismo  di
ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati  dei  progetti  di
ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; 
    b) qualora il progetto sia realizzato in  parte,  nell'ambito  di
forme  di  collaborazione  internazionale  effettiva  e  stabile  tra
imprese, in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero  in  quelli
contraenti l'accordo SEE, fermo restando quanto previsto dall'art. 4,
comma 1; 
    c) qualora ai progetti congiunti di  cui  all'art.  3,  comma  2,
partecipi almeno una PMI. 
  3.  Il  finanziamento  agevolato  non  e'  assistito  da  forme  di
garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  4. Il finanziamento agevolato ha una  durata  massima  di  8  anni,
oltre un periodo di preammortamento della durata massima  di  3  anni
decorrenti dalla data del decreto di concessione di cui all'art.  12.
E' facolta' del soggetto beneficiario, o  di  ciascuno  dei  soggetti
beneficiari in caso di realizzazione del progetto in modo  congiunto,
rinunciare, in tutto o in parte, al periodo  di  preammortamento.  Il
rimborso del finanziamento agevolato  avviene  secondo  un  piano  di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate  scadenti  il  30
giugno  e  il  31  dicembre  di   ogni   anno.   Gli   interessi   di
preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. 
  5. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento  del
tasso  di  riferimento  vigente  alla  data  di   concessione   delle
agevolazioni,  fissato  sulla  base   di   quello   stabilito   dalla
Commissione    europea    e    pubblicato    nel    sito     Internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html. In ogni caso il tasso agevolato non puo'  essere  inferiore  a
0,8 per cento. 
  6. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione  determinata  ai
sensi del presente  articolo  superi  l'intensita'  massima  prevista
dalla disciplina comunitaria  indicata  al  comma  l,  l'importo  del
contributo diretto alla spesa e' ridotto  al  fine  di  garantire  il
rispetto della predetta intensita'. 
  7. L'ammontare  delle  agevolazioni  e'  rideterminato  al  momento
dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto
nel decreto di concessione. 
  8. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di  ricerca  e
sviluppo di cui al presente decreto non  sono  cumulabili  con  altre
agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle
concesse  sulla  base  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza  minore  («de
minimis»), ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma
di benefici fiscali e di garanzia e comunque  entro  i  limiti  delle
intensita' massime previste dal Regolamento GBER.