Art. 6
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse, a valere sulle risorse della
contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile,
nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli
4 e 25 del Regolamento GBER e del 100 per cento della spesa
ammissibile, nella forma del finanziamento agevolato per una
percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata,
in relazione alla dimensione di impresa, come segue:
a) 60 per cento per le imprese di piccola e media dimensione;
b) 50 per cento per le imprese di grande dimensione.
2. In aggiunta al finanziamento agevolato di cui al comma 1, e
sempre nei limiti di cui allo stesso comma 1, e' altresi' concessa, a
valere sul Fondo per la crescita sostenibile, un'agevolazione nella
forma del contributo diretto alla spesa, utilizzando, secondo le
procedure contabili gia' in essere sul medesimo Fondo, l'apposito
capitolo di bilancio di cui all'art. 18, comma 2, del decreto
interministeriale 8 marzo 2013 citato in premessa, previo versamento
delle somme occorrenti dalla contabilita' speciale di cui al comma 1
all'entrata dello Stato e successiva riassegnazione delle medesime
somme al predetto capitolo. Il contributo e' concesso fino al 15 per
cento delle spese ammissibili per le imprese di piccola e media
dimensione e fino al 10 per cento per quelle di grande dimensione. La
misura effettiva e' correlata al punteggio di cui all'art. 10, comma
3, complessivamente conseguito dal progetto ed e' determinata in
proporzione al rapporto tra la differenza tra il punteggio conseguito
e il punteggio minimo ammissibile e la differenza tra il punteggio
massimo e il punteggio minimo, calcolato con una cifra decimale senza
arrotondamento. La misura del contributo diretto alla spesa e'
elevata, comunque nei limiti di cui al comma 1, di 5 punti
percentuali al sussistere di almeno una delle seguenti condizioni:
a) qualora il progetto venga realizzato con il contributo esterno
di almeno un organismo di ricerca in misura non inferiore al 10 per
cento della spesa complessivamente ammissibile e l'organismo di
ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di
ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
b) qualora il progetto sia realizzato in parte, nell'ambito di
forme di collaborazione internazionale effettiva e stabile tra
imprese, in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero in quelli
contraenti l'accordo SEE, fermo restando quanto previsto dall'art. 4,
comma 1;
c) qualora ai progetti congiunti di cui all'art. 3, comma 2,
partecipi almeno una PMI.
3. Il finanziamento agevolato non e' assistito da forme di
garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni,
oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni
decorrenti dalla data del decreto di concessione di cui all'art. 12.
E' facolta' del soggetto beneficiario, o di ciascuno dei soggetti
beneficiari in caso di realizzazione del progetto in modo congiunto,
rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il
rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30
giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di
preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
5. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del
tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle
agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla
Commissione europea e pubblicato nel sito Internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html. In ogni caso il tasso agevolato non puo' essere inferiore a
0,8 per cento.
6. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione determinata ai
sensi del presente articolo superi l'intensita' massima prevista
dalla disciplina comunitaria indicata al comma l, l'importo del
contributo diretto alla spesa e' ridotto al fine di garantire il
rispetto della predetta intensita'.
7. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento
dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto
nel decreto di concessione.
8. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e
sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre
agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle
concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de
minimis»), ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma
di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle
intensita' massime previste dal Regolamento GBER.