Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse, a valere sulle risorse della contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER e del 100 per cento della spesa ammissibile, nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue: a) 60 per cento per le imprese di piccola e media dimensione; b) 50 per cento per le imprese di grande dimensione. 2. In aggiunta al finanziamento agevolato di cui al comma 1, e sempre nei limiti di cui allo stesso comma 1, e' altresi' concessa, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, un'agevolazione nella forma del contributo diretto alla spesa, utilizzando, secondo le procedure contabili gia' in essere sul medesimo Fondo, l'apposito capitolo di bilancio di cui all'art. 18, comma 2, del decreto interministeriale 8 marzo 2013 citato in premessa, previo versamento delle somme occorrenti dalla contabilita' speciale di cui al comma 1 all'entrata dello Stato e successiva riassegnazione delle medesime somme al predetto capitolo. Il contributo e' concesso fino al 15 per cento delle spese ammissibili per le imprese di piccola e media dimensione e fino al 10 per cento per quelle di grande dimensione. La misura effettiva e' correlata al punteggio di cui all'art. 10, comma 3, complessivamente conseguito dal progetto ed e' determinata in proporzione al rapporto tra la differenza tra il punteggio conseguito e il punteggio minimo ammissibile e la differenza tra il punteggio massimo e il punteggio minimo, calcolato con una cifra decimale senza arrotondamento. La misura del contributo diretto alla spesa e' elevata, comunque nei limiti di cui al comma 1, di 5 punti percentuali al sussistere di almeno una delle seguenti condizioni: a) qualora il progetto venga realizzato con il contributo esterno di almeno un organismo di ricerca in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessivamente ammissibile e l'organismo di ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; b) qualora il progetto sia realizzato in parte, nell'ambito di forme di collaborazione internazionale effettiva e stabile tra imprese, in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero in quelli contraenti l'accordo SEE, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1; c) qualora ai progetti congiunti di cui all'art. 3, comma 2, partecipi almeno una PMI. 3. Il finanziamento agevolato non e' assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 4. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione di cui all'art. 12. E' facolta' del soggetto beneficiario, o di ciascuno dei soggetti beneficiari in caso di realizzazione del progetto in modo congiunto, rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. 5. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html. In ogni caso il tasso agevolato non puo' essere inferiore a 0,8 per cento. 6. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione determinata ai sensi del presente articolo superi l'intensita' massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma l, l'importo del contributo diretto alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'. 7. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione. 8. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER.