Art. 7 
 
 
    Condizioni di utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie 
 
  1. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto  dal  presente
decreto vengano rese disponibili risorse  finanziarie  comunitarie  o
cofinanziate dall'Unione europea nell'ambito dei  fondi  strutturali,
tali  risorse  potranno  essere  utilizzate,   nel   rispetto   delle
condizioni stabilite dai relativi regolamenti comunitari e nei limiti
delle  intensita'  massime  di  aiuto  stabilite  dall'art.  25   del
Regolamento GBER, anche per un eventuale incremento delle misure  del
contributo alla spesa di cui  all'art.  6.  Ai  fini  della  gestione
contabile di tali interventi si applica quanto previsto dall'art. 18,
comma 2, del decreto interministeriale 8 marzo 2013.