Art. 8 Istanza preliminare e valutazione di massima 1. Al fine di effettuare una selezione preliminare dei progetti di ricerca e sviluppo in grado di determinare un rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema produttivo del Paese tramite il migliore utilizzo delle ICT, i soggetti di cui all'art. 3 presentano al Ministero una istanza preliminare secondo lo schema di cui al comma 7. 2. Il Ministero, ai fini della valutazione di cui al comma 3, con cadenza settimanale, sottopone le istanze ricevute nel periodo precedente all'esame di un Comitato appositamente costituito con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, senza previsione di compenso e composto da cinque soggetti con comprovata conoscenza ed esperienza in materia di ricerca e innovazione tecnologica. 3. L'esame del Comitato di cui al comma 2 si conclude con una valutazione complessiva di massima circa l'ammissibilita' del progetto di ricerca e sviluppo alla presentazione della domanda di cui all'art. 9, basata sui seguenti criteri: a) rilevanza delle tecnologie abilitanti fondamentali nell'ambito del progetto; b) adeguatezza e concretezza delle ricadute del progetto sui settori applicativi; c) grado di miglioramento competitivo del proponente sui mercati internazionali a seguito del progetto; d) prossimita' del progetto all'industrializzazione e alla commercializzazione dei risultati. 4. La valutazione e' espressa tramite un giudizio complessivo formulato sulla base dell'insieme dei criteri di cui al comma 3. Tale giudizio, se positivo, non costituisce per il proponente alcun diritto all'ottenimento delle agevolazioni e non sostituisce ne' sintetizza in alcun modo gli accertamenti e le verifiche istruttorie, ne' la negoziazione di cui all'art. 10, ai cui positivi esiti la concessione e' comunque subordinata. 5. Il Ministero pubblica nel proprio sito Internet l'esito della valutazione di ammissibilita' di cui al comma 3 entro 3 giorni dal pronunciamento del Comitato; tale pubblicazione costituisce comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 6. Il Comitato di cui al comma 2, entro 15 giorni dal decreto di costituzione dello stesso, definisce le modalita' di applicazione dei criteri di cui al comma 3 ai fini della valutazione preliminare dei progetti di ricerca e sviluppo e propone al Ministero i dati e le informazioni che ritiene di acquisire per ciascun progetto in quanto indispensabili e sufficienti per la formulazione della valutazione stessa. 7. Il Ministero, con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, provvede, avvalendosi del Soggetto gestore, a definire una scheda contenente i dati e le informazioni di cui al comma 6 e che costituisce lo schema di istanza preliminare. Con lo stesso provvedimento, pubblicato nel sito Internet del Ministero, sono rese note le modalita' di valutazione definite dal Comitato ai sensi del comma 6 e stabilita la data di apertura dei termini per la presentazione delle istanze preliminari di cui al comma 1.