Art. 9 
 
 
                   Domanda e procedura di accesso 
 
  1. Il  soggetto  proponente,  entro  i  tre  mesi  successivi  alla
pubblicazione nel sito Internet del Ministero  della  valutazione  di
ammissibilita' di cui all'art. 8, comma 3, pena  la  decadenza  della
valutazione  medesima,  presenta   la   domanda   di   accesso   alle
agevolazioni, corredata delle proposte progettuali e  della  relativa
documentazione, con le modalita' e secondo gli  schemi  definiti  dal
Ministero con successivo decreto a firma del Direttore generale della
Direzione generale per gli incentivi alle imprese.  Con  il  medesimo
provvedimento sono fornite le istruzioni necessarie per  la  migliore
attuazione  degli  interventi,  ivi  incluse  quelle  riferite   alle
modalita' di determinazione dei costi ammissibili, nonche' fissati  i
punteggi minimi e massimi relativi ai criteri  di  cui  all'art.  10,
comma 3, e il punteggio minimo complessivo per l'ammissibilita' delle
proposte progettuali di cui al comma 2 dello stesso articolo. 
  2. Ciascun soggetto, sia  in  forma  singola  che  congiunta,  puo'
presentare nell'ambito del presente intervento una  sola  domanda  di
accesso alle agevolazioni nell'arco temporale di 365 giorni. 
  3.  La   proposta   progettuale   deve   essere   corredata   della
documentazione indicata nel decreto di cui al comma l,  tra  cui,  in
particolare, quella concernente: 
    a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul  soggetto
proponente, ivi inclusa la dimensione; 
    b) il piano di  sviluppo  del  progetto,  compresi  l'elenco  dei
costi, il finanziamento richiesto e le date di inizio e fine; 
    c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto  proposto
congiuntamente da piu' soggetti. 
  4. La proposta progettuale e la documentazione di cui  al  comma  3
sono  presentate  secondo  gli  schemi  resi   disponibili   con   il
provvedimento di cui al comma 1. Le proposte  progettuali  presentate
in modo difforme e/o con documentazione incompleta rispetto a  quanto
indicato sono considerate irricevibili. 
  5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto  alle  agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili.  Il
Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del  Direttore
generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana,  l'avvenuto  esaurimento  delle
risorse finanziarie disponibili.